22 Luglio 2026

OIC 10: come cambia il rendiconto finanziario e il ruolo del revisore

Colleghi che svolgono una verifica applicando OIC 10

Analisi delle principali novità della bozza in consultazione e degli impatti operativi per imprese, organi di controllo e revisori legali.

Il 20 maggio 2026 l’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione la bozza del nuovo OIC 10, con termine per l’invio delle osservazioni fissato al 31 luglio 2026.

Pur trattandosi di un documento non ancora definitivo, le modifiche proposte risultano di particolare interesse poiché intervengono su alcuni dei principali profili interpretativi che, nella prassi applicativa, hanno generato maggiori incertezze. Il rendiconto finanziario, disciplinato dall’art. 2425-ter del codice civile, rappresenta oggi uno dei principali strumenti per valutare la capacità dell’impresa di generare flussi di cassa e di mantenere il proprio equilibrio finanziario. La bozza dell’OIC 10 mira a rendere il prospetto più chiaro, omogeneo e coerente sotto il profilo classificatorio, con effetti concreti sia per i redattori del bilancio, chiamati ad adeguare procedure e modelli, sia per i revisori legali, che dovranno prestare particolare attenzione alle valutazioni sottese alla classificazione dei flussi finanziari.

La revisione dell’OIC 10 nasce dalla Post Implementation Review condotta dall’Organismo Italiano di Contabilità, con il supporto del mondo accademico e sulla base dell’analisi di alcune migliaia di rendiconti finanziari. L’indagine ha evidenziato criticità diffuse nella prassi applicativa, tra cui difformità nella classificazione dei flussi, comportamenti non uniformi tra i redattori e un ricorso frequente alle voci residuali, spesso prive di un’adeguata informativa. Su tali evidenze si fonda la proposta di revisione, che non introduce un nuovo modello di rendiconto, ma interviene per ridurre le aree di discrezionalità interpretativa, favorire una maggiore uniformità applicativa e migliorare la confrontabilità delle informazioni finanziarie. Le modifiche proposte si inseriscono quindi in un più ampio percorso di rafforzamento della qualità e della trasparenza dell’informativa di bilancio.

Ambito di applicazione

Quanto all’ambito soggettivo, la bozza conferma l’attuale perimetro di applicazione: il rendiconto finanziario resta obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre ne sono ancora esonerate le società in forma abbreviata e le micro-imprese, ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.

La bozza di principio si applica inoltre al rendiconto finanziario consolidato, coordinandosi con l’OIC 17 per gli aspetti propri del bilancio consolidato. Resta tuttavia necessaria una certa cautela, poiché la data di entrata in vigore non è ancora definita e il testo dovrà completare l’iter di approvazione previsto. Le imprese non sono quindi tenute ad applicare immediatamente le nuove disposizioni, ma appare opportuno avviare sin d’ora una prima analisi dei modelli utilizzati, soprattutto laddove il rendiconto sia predisposto con elaborazioni manuali o procedure poco strutturate.

Le principali novità della bozza: metodo indiretto, interessi e dividendi

Tra le novità di maggiore impatto operativo vi è l’eliminazione della facoltà di avviare il metodo indiretto dall’utile netto d’esercizio. La bozza individua quale unico punto di partenza il risultato prima delle imposte, con l’obiettivo di uniformare la struttura del rendiconto e ridurre le difformità applicative.

La modifica non incide sul flusso finanziario generato dalla gestione operativa, ma ne rende più omogenea la rappresentazione, agevolando la lettura del prospetto e la sua confrontabilità tra imprese. Di particolare rilievo è anche la revisione dei criteri di classificazione degli interessi e dei dividendi. La proposta adotta un’impostazione fondata sulla natura economica dei flussi: interessi attivi e dividendi percepiti confluiscono nell’attività di investimento, mentre interessi passivi, altri oneri finanziari e dividendi distribuiti sono ricondotti all’attività di finanziamento. Tale impostazione mira a rafforzare la coerenza informativa del rendiconto, pur richiedendo particolare attenzione nella prima applicazione per la riesposizione dei dati comparativi.

La bozza interviene inoltre sulla rappresentazione delle operazioni di factoring e reverse factoring, chiarendo che la classificazione dei relativi flussi deve riflettere la sostanza economica dell’operazione e la relativa rappresentazione nello stato patrimoniale. Ne consegue che il trattamento nel rendiconto finanziario dipenderà dall’effettivo trasferimento dei rischi e dalla qualificazione contabile dell’operazione, piuttosto che dalla sua denominazione contrattuale. Per i revisori legali tali modifiche comportano un rafforzamento delle verifiche sulla corretta classificazione dei flussi finanziari. Oltre alla riconciliazione con la contabilità, assumeranno maggiore rilievo l’analisi della sostanza economica delle operazioni e la coerenza tra rendiconto finanziario, stato patrimoniale, conto economico e informativa di bilancio.

Sintesi operativa della classificazione dei principali flussi

OperazioneLettura contabileEffetto sul rendiconto finanziario
Interessi attiviProventi derivanti dall’impiego di risorse finanziarieAttività di investimento
Interessi passiviOneri connessi alla struttura finanziariaAttività di finanziamento
Dividendi incassatiRedditi da partecipazioni o da investimenti finanziariAttività di investimento
Dividendi pagatiRemunerazione dei mezzi propriAttività di finanziamento
Factoring pro-solvendoCredito mantenuto in bilancio, con debito verso il factor per l’anticipazione ricevutaMovimenti del debito nell’attività di finanziamento
Reverse factoringDebito commerciale eventualmente riclassificato a debito finanziario, in base alla sostanza economicaDistinzione tra flussi operativi e flussi finanziari

Voci residuali e nuove fattispecie: cash pooling, contributi e factoring

Un ulteriore profilo qualificante della bozza riguarda il trattamento delle voci residuali, il cui utilizzo, nella prassi, ha talvolta ridotto la trasparenza del rendiconto finanziario. La proposta non ne esclude l’impiego, ma richiede, per gli importi rilevanti, un’informativa analitica in calce al prospetto, preferibilmente in forma tabellare, al fine di chiarirne la composizione. La bozza interviene inoltre su alcune fattispecie non disciplinate in modo espresso dall’attuale principio, tra cui cash pooling, contributi in conto impianti incassati e svalutazioni o rivalutazioni di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, fornendo indicazioni applicative utili a ridurre comportamenti non omogenei nella prassi.

Implicazioni per i revisori e gli organi di controllo

Il maggior livello di dettaglio della bozza richiama l’attenzione su alcuni altri comportamenti non omogenei nella redazione del rendiconto finanziario. Tra questi rientra il trattamento del fondo svalutazione crediti: il relativo accantonamento non dovrebbe essere indicato come rettifica autonoma per componente non monetaria, poiché è già incluso nella variazione dei crediti verso clienti, nell’ambito del capitale circolante netto operativo.

Divieto di compensazione e disponibilità liquide vincolate

Resta inoltre centrale il divieto di compensazione dei flussi finanziari. Il rendiconto deve rappresentare incassi e pagamenti al lordo, evitando compensazioni tra operazioni di diversa natura. Acquisti e cessioni di immobilizzazioni, accensioni e rimborsi di finanziamenti, aumenti e riduzioni di capitale devono quindi essere esposti distintamente, così da preservare la leggibilità delle effettive dinamiche finanziarie dell’esercizio. Particolare attenzione deve essere riservata anche alle disponibilità liquide vincolate. Pur rientrando nel perimetro delle disponibilità liquide, eventuali saldi non liberamente utilizzabili possono incidere in modo significativo sulla lettura della posizione finanziaria della società. La bozza conferma quindi la necessità di fornire un’adeguata informativa in calce al prospetto, indicando le circostanze che ne limitano l’utilizzo. Questi aspetti assumono rilievo non solo per chi redige il bilancio, ma anche per gli organi di controllo e per il revisore legale. Il rendiconto finanziario non può essere verificato come un prospetto autonomo e meramente aritmetico, ma deve essere riconciliato con la contabilità, con lo stato patrimoniale, con il conto economico, con la nota integrativa e con la documentazione sottostante alle operazioni più significative. Per le imprese, la revisione dell’OIC 10 rappresenta quindi un’occasione per rivedere il processo di predisposizione del rendiconto finanziario. L’adeguamento non riguarderà soltanto lo schema di presentazione, ma anche i processi e i sistemi contabili necessari a identificare correttamente la natura dei flussi, distinguere le componenti operative, di investimento e di finanziamento e predisporre un’informativa adeguata sulle voci residuali e sulle aree maggiormente sensibili.            

Per gli organi di controllo e per i revisori legali, le modifiche proposte rafforzano l’attenzione sulla qualità dell’informativa finanziaria. Il rendiconto finanziario assume infatti un ruolo sempre più rilevante nella valutazione della capacità dell’impresa di generare liquidità e sostenere il proprio equilibrio finanziario. Di conseguenza, le attività di verifica dovranno concentrarsi non solo sulla quadratura numerica del prospetto, ma anche sulla corretta classificazione dei flussi, sulla coerenza con gli altri prospetti di bilancio e sulla sostanza economica delle operazioni sottostanti, con particolare riferimento alle fattispecie più complesse disciplinate dalla bozza.

Conclusione

La bozza del nuovo OIC 10 conferma l’orientamento dei principi contabili nazionali verso una maggiore uniformità applicativa, una riduzione degli spazi interpretativi e un rafforzamento dell’utilità informativa del bilancio. In tale contesto, il rendiconto finanziario assume un ruolo sempre più centrale nella valutazione della capacità dell’impresa di generare flussi di cassa e preservare il proprio equilibrio finanziario.

Sebbene il testo sia ancora in consultazione e possa subire modifiche, la direzione dell’intervento appare già chiara: maggiore comparabilità, minore opacità delle voci residuali e classificazioni più coerenti con la sostanza economica delle operazioni.

Fransi Hamolli

Sitografia: 

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