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ToggleNegli ultimi anni, l’attenzione verso i segnali precoci di crisi aziendale è cresciuta in modo esponenziale, in virtù delle riforme normative introdotte in Italia con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), attuate con il Decreto Legislativo 14/2019 e s.m.i.
Il CCII ha introdotto una nuova prospettiva rispetto alla precedente legge fallimentare del 1942, la quale si rivolgeva unicamente alle aziende che già versavano in uno stato di insolvenza. La nuova normativa, invece, si rivolge anche alle imprese in bonis, attribuendo all’imprenditore un ruolo centrale, attivo e responsabile nella prevenzione e nella gestione tempestiva della crisi.
Dalla crisi all’insolvenza: nuove definizioni operative
La nuova normativa intende attribuire due significati ben distinti al termine “crisi” ed “insolvenza”. Con crisi si intende “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Per insolvenza si intende, invece, la fase successiva caratterizzata dallo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Nuova disciplina per la salvaguardia della continuità aziendale
Uno stato di crisi generalmente non si manifesta all’improvviso, ma è spesso anticipato da segnali di squilibrio che, se rilevati tempestivamente, possono consentire interventi correttivi efficaci. La logica del nuovo Codice della Crisi, dunque, si fonda sulle concrete prospettive di risanabilità delle imprese, offrendo loro un ventaglio di strumenti utili al fine di salvaguardare la continuità aziendale e di scongiurare l’ingresso delle stesse nello stato di insolvenza. Alcuni segnali di allarme includono:
- flussi di cassa operativi negativi ricorrenti, anche in presenza di utili d’esercizio. Questa fattispecie può indicare una scarsa capacità dell’impresa di generare liquidità con la propria attività caratteristica, sintomo di inefficienze gestionali o squilibri economico-finanziari;
- ricorso crescente a fonti di finanziamento esterne per coprire esigenze operative o investimenti., i quali rischiano di tradursi in un eccessivo indebitamento;
- disinvestimenti frequenti di attività strategiche per far fronte a esigenze di cassa, che possono compromettere la continuità aziendale.
Una novità del Codice della Crisi è rappresentato dall’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del concetto di assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. In assenza di indicazioni tecniche puntuali nella legge, il significato concreto di “assetto adeguato” è stato chiarito dalla prassi e dalla dottrina aziendalistica.
L’imprenditore deve dotarsi degli strumenti informativi e contabili necessari a monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria della propria azienda, su base non solo annuale ma anche infrannuale e prospettica.
Ciò significa che, indipendentemente dagli obblighi civilistici di redazione del bilancio annuale, la gestione d’impresa richiede l’elaborazione periodica di documenti come piani industriali, budget finanziari di tesoreria e rendiconti finanziari previsionali (cash flow forecast)
Attraverso questi strumenti, l’organo amministrativo può valutare in ogni momento l’equilibrio finanziario corrente e futuro, verificando la sostenibilità dei debiti e l’eventuale necessità di interventi correttivi. Ad esempio, la predisposizione di un rendiconto finanziario previsionale – ossia un prospetto dei flussi di cassa attesi – risulta fondamentale per calcolare indicatori come il DSCR[1] e per accertare la capacità dell’impresa di mantenere la continuità aziendale nei mesi successivi.
In generale, un’analisi costante dei flussi di cassa consuntivi e prospettici consente di individuare tempestivamente eventuali fabbisogni di liquidità futuri e di anticipare segnali di crisi, mettendo in condizione l’impresa di attuare per tempo le necessarie misure correttive.
Ruolo del Rendiconto Finanziario nella prevenzione della crisi
Lo strumento chiave per il calcolo dei flussi di cassa previsti è rappresentato dal Rendiconto Finanziario, il quale rappresenta un documento che, nei tempi più recenti, ha assunto un ruolo centrale nel bilancio delle imprese.
In particolare, la normativa lo inserisce come documento obbligatorio per tutte le società (ad eccezione delle società di persone, micro-imprese e le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ) a partite dal 1 Gennaio 2016. Esso è disciplinato dall’OIC 10 il quale lo definisce come “un prospetto contabile che presenta le variazioni delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio”. Oltre ad essere obbligatorio, rappresenta un eccellente strumento di analisi, per valutare la dinamica finanziaria e monetaria dell’impresa poiché non fornisce un mero raffronto di grandezze in due periodi consecutivi, ma mette in evidenza le cause per cui una variazione (positiva o negativa che sia) si è sviluppata.
Rappresenta, infine, una chiave di lettura dei flussi monetari che mostra in quale gestione aziendale l’impresa è più efficiente tra: operativa, di investimento o finanziaria.
Tale strumento, in un’ottica di analisi previsionale ma anche su base storica, permette agli amministratori ,agli organi di controllo e ai revisori di valutare l’effettiva capacità dell’impresa di far fronte alle obbligazioni nei tempi previsti.
Nel contesto del Codice della crisi, tale documento diviene quindi uno strumento imprescindibile di diagnosi precoce: laddove il solo conto economico o stato patrimoniale possono non evidenziare immediatamente tensioni finanziarie, il rendiconto finanziario mette in luce i flussi monetari effettivi, evidenziando eventuali squilibri tra entrate e uscite operativi, investimenti non sostenibili o crescente difficoltà a servire il debito.
In altre parole, il monitoraggio sistematico tramite rendiconti finanziari consente di misurare la sostenibilità dei debiti con i flussi di cassa – esattamente il parametro chiave indicato dal DSCR e fatto proprio dal legislatore, indirettamente, nel test finalizzato a valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento o nella parte relativa alla proiezione dei flussi di cassa futuri prevista nella check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento In conclusione, la versione più recente del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza delinea un sistema organico di prevenzione e gestione anticipata della crisi, fondato su obblighi organizzativi stringenti e su possibili indicatori finanziari mirati, oltre a quelli specifici previsti dalla normativa.
Il DSCR, in particolare, emerge come un indice precoce di primario rilievo: pur non essendo attualmente ancorato a una soglia legalmente attivante procedure automatiche, esso resta comunque uno degli strumenti principali per misurare la sostenibilità dei debiti a breve termine e individuare segnali di insolvenza.
Parallelamente, l’attenzione alla gestione dei flussi di cassa e la redazione del rendiconto finanziario si rivelano elementi cardine per adempiere ai doveri di rilevazione tempestiva della crisi: il Codice, attraverso l’obbligo di assetti adeguati, impone alle imprese un cambio di paradigma culturale, invitandole a guardare avanti in modo proattivo, diagnosticando per tempo gli squilibri finanziari e attivando gli strumenti di composizione della crisi prima che sia troppo tardi.
Le norme aggiornate delineano dunque un quadro organico in cui il DSCR e il rendiconto finanziario giocano ruoli complementari: il primo come termometro prospettico della sostenibilità del debito, il secondo come strumento di monitoraggio costante della liquidità aziendale. Entrambi contribuiscono, in ultima analisi, a instaurare una cultura di allerta precoce e di continuità aziendale consapevole, in linea con la finalità del Codice della crisi d’impresa riformato.
[1] Nella sua formula semplificata l’indice si ottiene da:

La soglia limite è prevista dal valore 1, poiché
- se DSC < 1, l’impresa non genera cassa sufficiente per coprire le scadenze finanziarie e rappresenta, dunque, un segnale di allerta;
- se DSC > 1, l’impresa è finanziariamente sostenibile nel breve periodo.


