20 Luglio 2026

Bilancio Enti del Terzo Settore: disciplina, modelli e obblighi previsti

Azienda del terzo settore nel campo del volontariato della terza età

Il bilancio del terzo settore rappresenta uno dei pilastri della governance degli Enti non profit italiani. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dei suoi decreti attuativi, si è definito un sistema di rendicontazione articolato, che combina trasparenza, controllo pubblico e accountability verso stakeholder, donatori e pubbliche amministrazioni.

La Legge 104/2024 ha introdotto ulteriori novità rilevanti, modificando soglie dimensionali, termini di deposito e modulistica. In questa guida operativa analizziamo la disciplina del bilancio degli ETS, i modelli ministeriali previsti, gli obblighi di deposito al RUNTS, il ruolo del bilancio sociale e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento, offrendo un quadro tecnico aggiornato a tutti gli operatori del settore.

Il bilancio degli enti del terzo settore

Il bilancio del terzo settore è il documento contabile e informativo attraverso cui gli Enti del Terzo Settore rappresentano la propria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nonché le attività svolte nel corso dell’esercizio. La disciplina è contenuta nell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e nei modelli ministeriali approvati con DM 5 marzo 2020. Il bilancio degli ETS non coincide con il bilancio civilistico delle società di capitali: si fonda infatti su schemi specifici, orientati a rappresentare la natura non lucrativa dell’ente e la tripartizione delle attività in attività di interesse generale, attività diverse e attività di raccolta fondi.

Il documento svolge due funzioni distinte ma complementari. La prima è una funzione di rendicontazione interna, rivolta agli associati, agli amministratori e all’organo di controllo, che permette di valutare la coerenza della gestione rispetto alla missione statutaria. La seconda è una funzione di trasparenza esterna, che si concretizza nel deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e nella pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, quando previsto. La corretta redazione del bilancio costituisce inoltre un presupposto per il mantenimento della qualifica di ETS e per l’accesso a benefici fiscali, contributi pubblici e raccolte fondi.

L’applicazione concreta dei principi contabili specifici per gli ETS è disciplinata dal principio contabile OIC 35, pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità per fornire criteri tecnici uniformi nella redazione del bilancio degli enti non profit.

Enti del terzo obbligati alla redazione del bilancio

L’obbligo di redazione del bilancio riguarda tutti gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), indipendentemente dalle dimensioni economiche e dalla forma giuridica. Rientrano in questa categoria le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le fondazioni del terzo settore, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e gli altri enti privati con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’obbligo si fonda sull’articolo 13 del Codice del Terzo Settore, che impone la redazione del bilancio di esercizio o del rendiconto, e sull’articolo 48, comma 3, che prevede il deposito al RUNTS come condizione per il mantenimento dell’iscrizione. L’inadempimento può comportare la diffida da parte dell’ufficio del RUNTS competente, con conseguente termine perentorio non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 per regolarizzare la posizione. In caso di ulteriore mancato adempimento, l’ente viene cancellato dal registro, con perdita della qualifica di ETS e di tutti i benefici connessi.

Sono inoltre obbligati alla redazione del bilancio anche gli enti del Terzo settore che svolgono attività commerciale in modo esclusivo o prevalente, i quali risultano iscritti non solo al RUNTS ma anche al Registro delle Imprese, con conseguente duplice deposito del bilancio entro i termini specifici previsti per ciascun registro.

Soglie dimensionali per il bilancio degli ETS

Il Codice del Terzo Settore articola il regime contabile su tre livelli dimensionali, in base alle entrate annue dell’ente. La Legge 104/2024 ha innalzato le soglie precedentemente in vigore, ampliando la platea degli enti che possono adottare forme semplificate di rendicontazione. La distinzione fondamentale opera tra ETS senza personalità giuridica e ETS dotati di personalità giuridica.

ETS senza personalità giuridica

Gli enti senza personalità giuridica seguono il seguente schema di rendicontazione. Fino a 60.000 euro di entrate annue è ammesso il rendiconto per cassa semplificato (Modello D), che rileva esclusivamente le movimentazioni monetarie in entrata e in uscita. Tra 60.001 e 300.000 euro di entrate è possibile scegliere tra il rendiconto per cassa ordinario e il bilancio economico-patrimoniale completo, in funzione delle esigenze gestionali e di trasparenza dell’ente. Oltre 300.000 euro di entrate è obbligatorio il bilancio di esercizio economico-patrimoniale completo, composto da Stato patrimoniale (Modello A), Rendiconto gestionale (Modello B) e Relazione di missione (Modello C).

L’innalzamento della soglia da 220.000 a 300.000 euro, introdotto dalla Legge 104/2024, rappresenta un alleggerimento significativo per il segmento degli ETS di medie dimensioni, che ora possono mantenere il regime semplificato anche in presenza di entrate più consistenti.

ETS con personalità giuridica

Per gli ETS con personalità giuridica il regime è più stringente, in coerenza con la maggiore complessità organizzativa e con le maggiori esigenze di trasparenza verso associati, finanziatori e autorità pubbliche. Fino a 60.000 euro di entrate è possibile scegliere tra rendiconto per cassa e bilancio completo. Oltre 60.000 euro di entrate scatta invece l’obbligo del bilancio di esercizio economico-patrimoniale completo, indipendentemente dall’entità delle entrate.

Questa differenziazione riflette la scelta del legislatore di richiedere standard contabili più elevati agli enti che, avendo ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, operano con un patrimonio dedicato e con responsabilità limitata.

I modelli di bilancio previsti per gli enti del terzo settore

Il DM 5 marzo 2020 ha approvato i quattro modelli ministeriali che costituiscono lo standard obbligatorio per la redazione del bilancio degli ETS. L’adozione di schemi standardizzati garantisce omogeneità, comparabilità e maggiore affidabilità delle informazioni rendicontate.

Modello A – Stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio. Riporta nell’attivo le voci articolate in crediti verso associati, immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie, disponibilità liquide) e ratei e risconti attivi. Nel passivo trovano collocazione il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto, i debiti e i ratei e risconti passivi.

La struttura riprende sostanzialmente quella prevista dall’articolo 2424 del Codice civile per le società di capitali, con adattamenti specifici per la natura non profit dell’ente.

Modello B – Rendiconto gestionale

Il Rendiconto gestionale è il documento più caratterizzante del bilancio degli ETS. Riporta oneri e proventi con la tripartizione obbligatoria tra:

  1. Attività di interesse generale, definite dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore
  2. Attività diverse, disciplinate dall’articolo 6 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali
  3. Attività di raccolta fondi, regolate dall’articolo 7 del CTS

A queste si aggiungono le voci relative ad attività finanziarie e patrimoniali e a oneri e proventi di supporto generale. La tripartizione è essenziale per dimostrare che le attività diverse non hanno carattere prevalente, requisito imprescindibile per il mantenimento della qualifica di ETS.

Modello C – Relazione di missione

La Relazione di missione è il documento narrativo che integra i dati contabili dei modelli A e B con informazioni qualitative sulla mission, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle prospettive future dell’ente. Include informazioni generali sull’ente, dati su struttura, attività e governance, indicazione delle risorse umane impiegate, descrizione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e una sintesi degli obiettivi e dei programmi futuri.

Per gli ETS con entrate inferiori a determinate soglie, la Relazione di missione può essere redatta in forma semplificata, omettendo alcune delle sezioni previste.

Modello D – Rendiconto per cassa

Il Modello D è riservato agli ETS che operano in regime semplificato, ossia con entrate inferiori a 60.000 euro per gli enti senza personalità giuridica oppure inferiori alla soglia di scelta libera per quelli compresi nella fascia 60.001-300.000 euro. Il rendiconto per cassa rileva esclusivamente le entrate e le uscite monetarie effettivamente movimentate nel corso dell’esercizio, senza ricorrere al principio di competenza economica.

Per il 2026 è prevista l’introduzione del nuovo Modello E, un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato destinato agli ETS di piccolissime dimensioni, che semplificherà ulteriormente gli adempimenti per il segmento più ridotto del terzo settore.

Il bilancio sociale e quando va redatto

Il bilancio sociale è il documento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’ETS. Si tratta di un documento autonomo rispetto al bilancio di esercizio, che si affianca a quest’ultimo e ne integra la dimensione finanziaria con la prospettiva di impatto sulla collettività.

Sono obbligati alla redazione del bilancio sociale gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 di euro, i centri di servizio per il volontariato (CSV) indipendentemente dalle dimensioni, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e i gruppi di imprese sociali. Il documento deve essere redatto secondo le Linee guida adottate con DM 4 luglio 2019, che individuano i contenuti minimi obbligatori e i principi di redazione.

I principi cardine del bilancio sociale sono rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia. La struttura prevede sezioni dedicate alla metodologia adottata, alle informazioni generali sull’ente, alla governance, alle persone che operano nell’ente, agli obiettivi e attività, alla situazione economico-finanziaria, ai temi rilevanti e al monitoraggio dell’organo di controllo.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il RUNTS e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La sua redazione costituisce non solo un obbligo di legge ma anche una opportunità strategica di comunicazione verso stakeholder, finanziatori e collettività, particolarmente rilevante in un contesto in cui la trasparenza ESG è sempre più determinante anche per il terzo settore, come avviene anche per il bilancio di sostenibilità delle imprese profit.

Deposito del bilancio degli ETS al RUNTS

Il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore costituisce un adempimento obbligatorio per tutti gli ETS, funzionale alla pubblicità e trasparenza dell’attività dell’ente. La Legge 104/2024 ha introdotto una rilevante modifica al termine di deposito, sostituendo la precedente scadenza fissa del 30 giugno con un termine mobile di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La procedura di deposito si articola nei seguenti passaggi operativi:

  1. Approvazione del bilancio da parte dell’organo statutariamente competente, generalmente l’assemblea degli associati, entro i termini previsti dallo statuto
  2. Predisposizione della pratica telematica sul portale RUNTS, con allegati firmati digitalmente
  3. Trasmissione della pratica entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, attraverso la sezione dedicata al deposito dei bilanci
  4. Verifica dell’esito da parte dell’ufficio competente del RUNTS, che può richiedere integrazioni o rettifiche

Il deposito può essere effettuato dal legale rappresentante dell’ente, dal commercialista o dal notaio (per gli enti con personalità giuridica), oppure dal presidente della rete associativa di appartenenza per conto degli enti affiliati. Il 5 giugno 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato nuove funzionalità del portale RUNTS per il deposito dei bilanci, semplificando ulteriormente la procedura telematica.

Per gli ETS che svolgono attività commerciale in maniera esclusiva o prevalente, e che sono pertanto iscritti anche al Registro delle Imprese, il deposito presso quest’ultimo deve avvenire nei 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio, secondo le regole ordinarie civilistiche.

Cosa cambia con la Legge 104/2024 per il bilancio del terzo settore

La Legge 4 luglio 2024 n. 104 ha modificato in modo significativo il regime di rendicontazione e pubblicità degli ETS, introducendo cinque novità di rilievo. La prima riguarda l’innalzamento delle soglie dimensionali: il limite per il rendiconto per cassa è passato da 220.000 a 300.000 euro per gli ETS senza personalità giuridica, ampliando la platea degli enti che possono beneficiare delle semplificazioni. La seconda novità è il passaggio dal termine fisso del 30 giugno al termine mobile di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che offre maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

La terza modifica riguarda il rafforzamento delle sanzioni per inadempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, con un sistema graduato che culmina nella cancellazione dal RUNTS. La quarta novità introduce nuove modalità di aggiornamento dei dati nel registro, in particolare per le ODV e le APS che devono comunicare entro il 30 giugno il numero degli associati e dei volontari riferito al 31 dicembre dell’anno precedente. La quinta modifica concerne le soglie per la nomina obbligatoria degli organi di controllo e per la revisione legale dei conti, parametri che sono stati allineati al nuovo regime contabile.

Il restyling complessivo dell’articolo 13 del CTS e gli ulteriori chiarimenti contenuti nella Circolare n. 6/2026 del Ministero del Lavoro completano il quadro normativo, fornendo agli operatori indicazioni operative su transizione, regime applicabile in caso di esercizi a cavallo e gestione delle situazioni particolari.

Sanzioni in caso di mancato deposito del bilancio

Il sistema sanzionatorio collegato al bilancio del terzo settore si articola su più livelli, con conseguenze sia di natura amministrativa sia di natura strutturale per la qualifica dell’ente. Il mancato deposito del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio attiva la procedura di diffida prevista dall’articolo 48, comma 4 del Codice del Terzo Settore. L’ufficio del RUNTS competente assegna all’ente un termine perentorio non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 per regolarizzare la posizione.

In caso di ulteriore mancato adempimento, le conseguenze sono progressivamente più gravi:

  1. Sospensione dell’iscrizione al RUNTS, con conseguente impossibilità di accedere a benefici fiscali e contributi pubblici
  2. Cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento persistente, con perdita definitiva della qualifica di ETS
  3. Restituzione delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite nel periodo di mancato adempimento
  4. Responsabilità degli amministratori per i danni eventualmente arrecati all’ente, ai sensi degli articoli 2392 e 2394 del Codice civile, applicabili agli ETS in quanto compatibili
  5. Esclusione dalle ripartizioni del 5 per mille e da altri benefici riservati agli enti del terzo settore

A queste sanzioni si aggiungono quelle specifiche previste per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza relativi ai compensi degli amministratori (per ETS con entrate superiori a 100.000 euro) e alla pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti (per importi pari o superiori a 10.000 euro).

Il ruolo del revisore legale nel bilancio degli ETS

Il revisore legale riveste un ruolo cruciale nel sistema di controlli previsto per gli Enti del Terzo Settore. L’articolo 31 del CTS disciplina i casi in cui la revisione legale dei conti è obbligatoria, distinguendo tra revisione affidata all’organo di controllo (quando questo include un revisore legale iscritto nel relativo registro) e revisione affidata a un soggetto esterno qualificato.

L’obbligo di revisione legale scatta quando l’ETS supera per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti parametri: totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 110.000 euro, ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiori a 5 unità. Anche in assenza di questi parametri, l’obbligo si applica agli ETS costituiti come fondazioni e agli ETS dotati di personalità giuridica con patrimonio minimo da attestare.

Il revisore esegue le proprie verifiche secondo i principi di revisione internazionali ISA Italia, applicabili anche al bilancio degli ETS in quanto compatibili con la natura non profit dell’ente. La relazione del revisore è parte integrante della documentazione che viene depositata al RUNTS e costituisce un elemento di garanzia rispetto all’affidabilità delle informazioni rendicontate.

Una collaborazione tempestiva tra organo amministrativo e revisore consente di rispettare le scadenze e di evitare criticità che potrebbero compromettere la regolarità dell’iter di approvazione e deposito del bilancio. Per gli enti con personalità giuridica, la relazione di revisione assume un valore ancora più rilevante, essendo richiesta per l’attestazione del patrimonio minimo e per il mantenimento della qualifica.

FAQ — Domande frequenti sul bilancio del terzo settore

Chi è obbligato a redigere il bilancio del terzo settore?

Sono obbligati alla redazione del bilancio tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, indipendentemente dalle dimensioni economiche e dalla forma giuridica. Rientrano in questa categoria organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative e gli altri enti privati con finalità civiche e solidaristiche. La forma del bilancio dipende dalle entrate annue dell’ente e dalla presenza o meno della personalità giuridica.

Qual è la differenza tra rendiconto per cassa e bilancio di esercizio?

Il rendiconto per cassa (Modello D) rileva esclusivamente le entrate e le uscite monetarie effettivamente movimentate nel corso dell’esercizio, senza applicare il principio di competenza economica. Il bilancio di esercizio completo, composto da Stato patrimoniale (Modello A), Rendiconto gestionale (Modello B) e Relazione di missione (Modello C), rappresenta invece la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente secondo il principio di competenza, con maggiore profondità informativa e maggiore complessità di redazione.

Quando deve essere depositato il bilancio al RUNTS?

Il bilancio degli ETS deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, secondo le modifiche introdotte dalla Legge 104/2024. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza è quindi il 30 giugno dell’anno successivo. Il deposito può essere effettuato dal legale rappresentante, dal commercialista, dal notaio o dal presidente della rete associativa di appartenenza.

Cos’è il bilancio sociale e chi deve redigerlo?

Il bilancio sociale è il documento di rendicontazione degli impatti sociali, ambientali ed economici dell’attività dell’ETS. È obbligatorio per gli enti con ricavi, rendite o entrate superiori a 1.000.000 di euro, per i centri di servizio per il volontariato, per le imprese sociali e per i gruppi di imprese sociali. Il documento deve essere redatto secondo le Linee guida del DM 4 luglio 2019, depositato al RUNTS e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

Cosa succede se un ETS non deposita il bilancio?

Il mancato deposito del bilancio attiva la procedura di diffida da parte dell’ufficio del RUNTS competente, che assegna un termine perentorio per regolarizzare la posizione. In caso di ulteriore inadempimento, l’ente viene cancellato dal RUNTS, con perdita della qualifica di ETS e di tutti i benefici fiscali e contributivi collegati. Sono inoltre previste responsabilità in capo agli amministratori per i danni arrecati all’ente.

Quali sono i modelli di bilancio approvati dal Ministero?

I modelli ministeriali sono stati approvati con DM 5 marzo 2020 e sono quattro: Modello A (Stato patrimoniale), Modello B (Rendiconto gestionale), Modello C (Relazione di missione) e Modello D (Rendiconto per cassa). Per il 2026 è prevista l’introduzione del Modello E, rendiconto per cassa semplificato per gli ETS di piccolissime dimensioni. L’adozione di questi schemi standardizzati è obbligatoria per tutti gli ETS iscritti al RUNTS.

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