21 Novembre 2022

OIC 35: Novità e impatti per il Terzo Settore 

Un articolo che sintetizza cosa cambia nel terzo settore

L’OIC 35 è il principio contabile specifico per gli Enti del Terzo Settore (ETS), introdotto per disciplinare la redazione del bilancio secondo le normative vigenti. Con le ultime modifiche, il principio si allinea alle esigenze degli enti non profit, introducendo semplificazioni e criteri di rendicontazione specifici. 

Le novità dell’OIC 35 aggiornato 2023 rappresentano un cambiamento importante per gli ETS, che devono adeguarsi alle nuove disposizioni per garantire una corretta trasparenza economica e finanziaria. 

Cos’è l’OIC 35 e a chi si applica? 

L’OIC 35 è stato emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità per fornire linee guida uniformi nella redazione del bilancio degli ETS, armonizzandolo con le regole contabili generali. 

Si applica a: 

  • Organizzazioni di volontariato (ODV). 
  • Associazioni di promozione sociale (APS). 
  • Fondazioni e altri enti non profit iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

L’obiettivo principale dell’OIC 35 per il Terzo Settore è migliorare la leggibilità dei bilanci, garantendo trasparenza e tracciabilità delle risorse. 

La Riforma del Terzo settore è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nell’agosto del 2017, ma l’introduzione operativa è stata – ed è tuttora – molto graduale. In particolare, dal 23 novembre 2021 è iniziato il processo di trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri attuali. A marzo 2022, sono oltre 83mila gli enti che hanno effettuato il passaggio al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e 3.400 le domande di nuove iscrizioni.

Principali novità dell’OIC 35 aggiornato 2023 

Le modifiche più rilevanti introdotte con l’OIC 35 aggiornato 2023 includono: 

  • Modelli di bilancio uniformi: obbligo di adottare schemi standardizzati per stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione. 
  • Chiarimenti sulla gestione delle erogazioni liberali vincolate: specifiche regole per il trattamento delle donazioni ricevute con vincoli di destinazione. 
  • Semplificazioni per gli enti di minori dimensioni, che possono adottare criteri di rappresentazione contabile semplificati. 
  • Obbligo di evidenziare le attività non commerciali e commerciali separatamente nel bilancio, per garantire trasparenza fiscale e gestionale. 
  • Indicazioni più dettagliate per le attività di raccolta fondi, con nuovi criteri per la rendicontazione delle entrate e delle spese connesse. 

La qualifica

Uno dei pilastri della nuova normativa è l’istituzione della qualifica di ente del Terzo Settore (ETS). I requisiti necessari per essere riconosciuti come tali sono:

  • Essere associazioni, fondazioni o altro ente di carattere privato;
  • Non perseguire scopo di lucro;
  • Essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • Perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Svolgere una o più attività di interesse generale.

Categorie di ETS

Alla luce di quanto detto, possiamo includere le seguenti categorie di Enti del Terzo Settore:

  • Organizzazioni di volontariato (Odv);
  • Associazioni di promozione sociale (Aps);
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Categoria Altri ETS, aperta a tutti gli enti che non rientrano nelle categorie precedenti.

Bilancio d’esercizio e principi contabili per gli ETS

Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 (di seguito anche “decreto ministeriale”), gli ETS nella predisposizione del bilancio d’esercizio possono fare riferimento a:

  • Clausole generali;
  • Principi generali di bilancio e criteri di valutazione di cui agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del Codice Civile;
  • Principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza di scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Stakeholder degli ETS

Gli stakeholder per un ETS sono coloro che forniscono risorse – anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari)senza aspettarsi un ritorno economico. Inoltre, rientrano tra gli stakeholder anche i beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore.

Continuità aziendale e valutazione prospettica

L’organo di amministrazione verifica la sussistenza del postulato della continuità aziendale, effettuando una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare la propria attività. Questo avviene attraverso la predisposizione di un budget, valutando la possibilità di rispettare le obbligazioni assunte per un periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Struttura del bilancio secondo l’OIC 35 

L’OIC 35 stabilisce tre documenti obbligatori che compongono il bilancio degli ETS: 

  1. Stato patrimoniale: mostra la situazione economico-finanziaria dell’ente. 
  1. Rendiconto gestionale (ex conto economico): evidenzia costi e ricavi suddivisi per tipologia. 
  1. Relazione di missione: documento descrittivo che spiega l’operato dell’ente, le finalità perseguite e il risultato economico conseguito. 

Inoltre, è previsto un rendiconto per cassa per gli enti con ricavi inferiori a 220.000 euro annui

OIC 35 e il trattamento delle erogazioni liberali vincolate 

Una delle principali novità dell’OIC 35 riguarda il trattamento delle donazioni vincolate, ovvero quelle somme ricevute da privati o enti pubblici con specifici obblighi di destinazione. 

Il principio stabilisce che queste erogazioni: 

  • Devono essere registrate separatamente nel bilancio, indicando la destinazione specifica. 
  • Possono essere riportate nei bilanci successivi se non utilizzate nell’anno di ricezione. 
  • Non possono essere considerate entrate generali dell’ente fino al loro effettivo impiego. 

Questa misura garantisce una maggiore trasparenza sull’uso delle risorse donate. 

Prima applicazione dell’OIC 35 e obblighi per gli enti 

Gli enti del Terzo Settore che adottano l’OIC 35 per la prima volta devono seguire precise linee guida per la transizione ai nuovi standard contabili

Le principali regole prevedono che: 

  • Il primo bilancio conforme all’OIC 35 deve includere informazioni comparative con il bilancio precedente. 
  • Eventuali modifiche nei criteri contabili devono essere illustrate nella relazione di missione
  • Per le donazioni vincolate ricevute negli anni precedenti, è necessario ricalcolare l’importo residuo e indicarlo come voce separata nel bilancio. 

Queste disposizioni evitano discrepanze nei dati finanziari e assicurano continuità nella gestione contabile. 

Per quanto concerne lo Stato Patrimoniale, esso, a parte alcune voci specifiche e proprie di un ETS non denota caratteri di estrema novità. Mentre ciò che determina una netta differenza con il resto delle società in termini di reportistica è il rendiconto gestionale. Infatti, esso è suddiviso nelle seguenti aree:

a) Costi e oneri / ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale, definiti dal decreto ministeriale come componenti negativi / positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

b) Costi e oneri / ricavi, rendite e proventi da attività diverse, definiti da decreto ministeriale come componenti negativi / positivi di reddito derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale.

c) Costi e oneri / ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi, sia occasionali che non occasionali.

d) Costi e oneri / ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali, definiti da decreto ministeriale come componenti negativi / positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria o generazione di profitti finanziari e patrimoniali, primariamente connessi alla gestione del patrimonio immobiliare. Se tali attività rientrano nelle attività di interesse generale, i relativi componenti di reddito devono essere imputati nell’area A del rendiconto gestionale.

e) Costi e oneri / ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale, ovvero gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree.

Quindi sia i proventi che i costi sono classificati in base per natura secondo la tipologia di attività svolta dall’ente; nella relazione di missione devono comunque essere specificati i criteri adottati per la classificazione di tali componenti nelle diverse aree su elencate.

Un altro peculiare documento allegato al bilancio degli ETS è la Relazione di missione che illustra, da un lato, le poste di bilancio e dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Tale principio è valido per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

Per una trattazione più approfondita si rimanda all’OIC 35.

Implicazioni dell’OIC 35 per gli ETS 

L’aggiornamento dell’OIC 35 comporta alcuni impatti operativi per gli Enti del Terzo Settore, tra cui: 

  • Maggiori obblighi di trasparenza nella gestione economica. 
  • Necessità di formazione specifica per il personale amministrativo, al fine di applicare correttamente le nuove regole. 

Tuttavia, la riforma porta anche benefici significativi

  • Una maggiore credibilità e affidabilità agli occhi di donatori e istituzioni. 
  • Una semplificazione nella comparabilità dei bilanci tra diversi enti. 
  • Maggiore chiarezza nei criteri di gestione finanziaria, riducendo il rischio di contestazioni o errori contabili. 

L’OIC 35 aggiornato 2023 rappresenta un passo avanti nella regolamentazione della contabilità del Terzo Settore, migliorando la trasparenza e la standardizzazione dei bilanci. 

Per gli ETS, l’adozione di questo principio è essenziale per garantire conformità normativa e credibilità. È fondamentale che ogni ente si adegui alle nuove disposizioni per evitare sanzioni e assicurare una gestione finanziaria corretta. 

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