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ToggleNegli ultimi decenni la sostenibilità ha assunto un ruolo prioritario e cruciale per la sopravvivenza delle imprese nel lungo periodo, determinando quindi la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilità delle pratiche aziendali.
In questo contesto caratterizzato da una crescente consapevolezza ambientale e sociale, la Direttiva 2022/2464/UE[1] (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) rappresenta un punto chiave verso la promozione e l’integrazione della sostenibilità all’interno delle dinamiche aziendali, nonché un’evoluzione della Direttiva 2014/95/UE[2] (Non Financial Reporting Directive – NFRD). Pur essendo la base della CSRD la direttiva del 2014, essa introduce modifiche sostanziali per incrementare la trasparenza e proteggere gli interessi degli stakeholder, col fine ultimo di ridurre il rischio di greenwashing.
Il quadro normativo: dalla NFRD alla CSRD
Le modifiche introdotte riguardano quattro aspetti principali: campo di applicazione, contenuti della rendicontazione, standard di rendicontazione e ruolo degli organismi di controllo. Il quadro normativo: dalla NFRD alla CSRD
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la CSRD amplia significativamente il perimetro delle imprese soggette all’obbligo di rendicontazione di sostenibilità rispetto alla precedente NFRD. La CSRD si applica a tutte le società quotate sui mercati regolamentati dell’UE, ad eccezione delle microimprese, nonché alle grandi imprese non quotate e alle filiali di gruppi extra-UE con rilevanti attività nell’Unione Europea, sulla base di criteri dimensionali più estesi rispetto alla NFRD.
In dettaglio, la CSRD impone l’obbligo di rendicontazione a:
- Tutte le società quotate negli Stati membri dell’UE, escluse le microimprese;
- Grandi imprese UE non quotate che superano almeno due dei seguenti tre requisiti:
- Numero di dipendenti superiori a 250 (rispetto ai 500 previsti dalla NFRD);
- Attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro;
- Ricavi netti superiori a 40 milioni di euro.
- Società figlie o succursali di gruppi con capogruppa non UE che realizzano un fatturato significativo nell’Unione Europea e soddisfano i requisiti dimensionali della CSRD o che, in alternativa, hanno generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro.
L’impatto dell’Omnibus I: il perimetro dopo la Direttiva (UE) 2026/470
Tuttavia, con l’introduzione del Pacchetto di semplificazione Omnibus I, oggetto di accordo politico nel dicembre 2025 e formalmente adottato, con la Direttiva (UE) 2026/470, nel febbraio 2026, il perimetro di applicazione della Direttiva è stato riveduto e ristretto. Dopo queste modifiche, la CSRD si applica alle imprese che superano contemporaneamente 1.000 dipendenti medi e un fatturato netto annuo superiore a €450 milioni. Le imprese non UE sono obbligate a rendicontare se generano almeno €450 milioni di fatturato nell’UE e, per le loro filiali o succursali, se queste hanno un fatturato in UE superiore a €200 milioni.
Questa revisione ha l’obiettivo di ridurre l’onere di compliance per le imprese più piccole, tuttavia, non elimina completamente l’obbligo di rendicontazione per tutte le imprese. Infatti, le istituzioni finanziarie, gli investitori e i partner di filiera continuano a richiedere informazioni di sostenibilità anche dalle imprese che non rientrano più nel perimetro obbligatorio della CSRD.
Contenuti della rendicontazione e standard ESRS
Per quanto riguarda il contenuto della rendicontazione, la CSRD, a differenza della NFRD che richiedeva esclusivamente informazioni non finanziarie ritenute rilevanti dall’impresa per comprendere l’andamento aziendale, impone l’inclusione di informazioni specifiche relative alla catena di approvvigionamento, all’allineamento del business aziendale con gli obiettivi climatici, agli impatti sociali e ambientali, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione. Tali informazioni devono essere inserite in una sezione facilmente individuabile, denominata ad esempio “Bilancio di Sostenibilità”, all’interno della relazione sulla gestione, anziché in un documento separato come richiesto dalla NFRD.
Un aspetto innovativo rispetto alla NFRD è l’introduzione di uno standard unico per la rendicontazione, in quanto la mancanza di un framework specifico aumenta in modo significativo il rischio di greenwashing. A tal riguardo la Commissione Europea ha demandato all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) il compito di sviluppare standard univoci di rendicontazione che fossero in linea con gli obiettivi fissati con il Green Deal, con la normativa europea, e con gli standard già affermati per evitare discontinuità nella disclosure effettuata dalle imprese già soggette all’obbligo di rendicontazione. I primi standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sono stati adottati dalla Commissione Europea il 31 luglio 2023 e ricoprono un’ampia gamma di tematiche ESG, inclusi gli aspetti relativi al cambiamento climatico, biodiversità e diritti umani e sono stati sviluppati per garantire un elevato livello di interoperabilità con gli standard GRI e ISSB al fine di evitare una doppia disclosure da parte delle imprese.
L’obbligo di limited assurance: cosa prevede la CSRD
L’ultima novità rilevante della CSRD è l’introduzione dell’obbligo di limited assurance, tale per cui le informazioni sulla sostenibilità saranno sottoposte al processo di revisione, elemento non previsto nell’ambito della NFRD. La verifica avrà ad oggetto le informazioni di sostenibilità predisposte secondo il principio della doppia materialità e sarà svolta applicando standard di assurance riconosciuti, tra cui l’ISAE 3000 Revised, emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board. La revisione delle informazioni è stata introdotta al fine di garantire una maggiore affidabilità e accuratezza delle stesse, di conseguenza ciò richiede alle imprese di sviluppare nuove competenze e di effettuare investimenti in sistemi per la raccolta, l’analisi e l’esposizione delle informazioni, oltre ad un maggiore coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle strategie aziendali relative la sostenibilità.
L’attività di assurance: definizione e struttura
Data l’introduzione dell’obbligo di limited assurance attraverso la Direttiva 2022/2464 risulta fondamentale un inquadramento generale dell’attività di verifica che il professionista sarà chiamato a svolgere sui report di sostenibilità. Prima di analizzare lo standard principalmente utilizzato per l’audit, ovvero l’ISAE 3000 revised, è opportuno andare a definire il concetto di assurance, nonostante questo risulti essere oggetto di molteplici dibattiti. Sulla base del “Quadro Sistematico Internazionale per gli incarichi di assurance” redatto a cura del CNDCEC:
«Un incarico di assurance è un incarico in cui un professionista ha lo scopo di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori, diversi dalla parte responsabile, sul risultato della misurazione o della valutazione di un oggetto sottostante rispetto a determinati criteri.»
In particolare, gli elementi che qualificano un incarico di assurance sono un rapporto trilaterale, un oggetto sottostante appropriato, criteri idonei, evidenze sufficienti e appropriate e, infine, la relazione. In merito al rapporto trilaterale si fa riferimento alla presenza di tre soggetti coinvolti, ovvero il professionista coinvolto, la parte responsabile che conferisce l’incarico — e generalmente coincide con l’organizzazione che ha predisposto il report — e i potenziali utilizzatori. L’oggetto sottostante appropriato corrisponde all’oggetto della verifica, il quale deve essere misurabile o valutabile attraverso idonei criteri. I criteri, invece, rappresentano i termini di riferimento utilizzati dal professionista nello svolgimento dell’incarico, i quali possono essere riferibili alla pertinenza, completezza, attendibilità, neutralità e comprensibilità.
Dato che ogni attività di assurance viene svolta con un adeguato livello di scetticismo professionale, il professionista stesso dovrà acquisire evidenze sufficienti e appropriate che vengono misurate attraverso la quantità e la qualità della documentazione raccolta. L’ultimo elemento qualificante un incarico di assurance è rappresentato dalla relazione emessa dal professionista, all’interno della quale si esplicitano i criteri utilizzati, le attività svolte o la documentazione raccolta e si delineano le opportune conclusioni. Il giudizio finale può essere espresso in termini positivi nel caso di un incarico di assurance ragionevole e in termini negativi nel caso di assurance limitata.
Nel contesto italiano l’attività di assurance sulla base dell’ISAE 3000 revised risulta essere ampiamente diffusa, soprattutto grazie alla previsione da parte del legislatore dell’obbligatorietà di tale attività sulla DNF. In particolare, in Italia le attività di assurance che vengono maggiormente svolte si basano sui Documenti di Ricerca emessi da Assirevi. Se si escludono i casi in cui la disclosure non finanziaria è sottoposta per legge ad attività di audit, le ragioni che portano una società a conferire un incarico di assurance sono molteplici e possono essere, ad esempio, l’appartenenza ad un settore sensibile alle tematiche ESG, l’utilizzo di framework di rendicontazione sostenibile come i GRI o l’IR, la presenza di un organo di governance dedito alla sostenibilità oppure la volontà di aumentare la credibilità della propria disclosure sostenibile.
Il principio ISAE 3000 revised
Lo standard di riferimento maggiormente diffuso in ambito di assurance dei report di sostenibilità è l’ISAE 3000 revised, denominato “Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dall’informativa finanziaria storica”, emesso dall’International Auditing and Assurance Standards Board e in vigore per le relazioni emesse a partire dal 15 dicembre 2015. Il principio è composto da 83 paragrafi e da 200 punti che rappresentano le linee guida. In particolare, la prima parte è di natura generale ed è costituita dall’introduzione, dagli obiettivi e dalle definizioni che qualificano un incarico di assurance su documenti non finanziari. Come in ogni principio relativo la revisione contabile, vengono poi esposti gli aspetti relativi all’incarico, ovvero: i principi etici, le modalità di accettazione e mantenimento dell’incarico, il controllo della qualità, lo scetticismo professionale, le tecniche di assurance, la pianificazione e lo svolgimento dell’incarico, l’acquisizione delle evidenze e infine la relazione conclusiva.
Assurance ragionevole e assurance limitata: le differenze
Come menzionato precedentemente, l’assurance può essere limitata o ragionevole e all’interno dell’ISAE 3000 revised, al paragrafo 12, vengono definite come segue:
- Incarico di assurance ragionevole: «un incarico di assurance in cui il professionista riduce il rischio dell’incarico ad un livello accettabilmente basso nelle circostanze dell’incarico stesso come base per la propria conclusione. La conclusione del professionista è espressa in una forma che comunica il proprio giudizio sul risultato della misurazione o della valutazione dell’oggetto sottostante rispetto a determinati criteri»;
- Incarico di assurance limitata: «un incarico di assurance in cui il rischio dell’incarico è maggiore rispetto a quello di un incarico di assurance ragionevole ma per il quale il professionista riduce tale rischio ad un livello che sia accettabile nelle circostanze dell’incarico stesso per poter esprimere una conclusione in una forma che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti all’attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull’oggetto siano significativamente errate. In un incarico di assurance limitata la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure svolte sono limitate rispetto a quelle necessarie in un incarico di assurance ragionevole, ma sono pianificate per acquisire un livello di assurance che, a giudizio del professionista, sia adeguato. Il livello di assurance acquisito dal professionista è adeguato se è probabile che accresca la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni sull’oggetto ad un grado chiaramente maggiore di irrilevante».
Dal confronto emerge quindi che gli incarichi di reasonable assurance richiedono una maggiore estensione e tempistica per le verifiche procedurali rispetto a quelli limited, i quali sono caratterizzati da minori attività di verifica di conformità e per i quali il rischio dell’incarico risulta essere inferiore.
Le conclusioni del professionista
In merito alle conclusioni espresse dal professionista, l’ISAE 3000 revised prevede due tipologie di conclusioni, indipendentemente se l’incarico è di tipo ragionevole o limitato: conclusioni con rilievi e conclusioni senza rilievi. Il primo caso prevede due fattispecie:
- qualora esista una limitazione allo svolgimento delle procedure di verifica e il cui effetto potrebbe essere significativo, il professionista dovrà dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio;
- se il professionista ritiene che le informazioni sull’oggetto sottostante siano significativamente errate dovrà esprimere un giudizio negativo.
Nel secondo caso invece il professionista dichiarerà che sulla base delle procedure svolte e della documentazione acquisita non vi è nessun elemento che gli faccia ritenere che le informazioni siano significativamente errate ed esprimerà un giudizio positivo nel caso di incarico ragionevole o negativo per l’incarico limitato.
È comunque da menzionare il fatto che il principio in analisi risulta essere più idoneo per verificare informazioni di natura finanziaria dei report di sostenibilità poiché è caratterizzato da un’impronta prevalentemente contabile. A supporto dell’ISAE 3000 revised esistono due documenti particolarmente utili per lo svolgimento di attività di assurance sui Bilanci di Sostenibilità: l’ISAE 3410 “Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements” utilizzato per attestare i dati legati alle emissioni GHG e il “Non-Authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other Extended External Reporting Assurance Engagements” che fornisce supporto dal punto di vista operativo nello svolgimento di attività di assurance sui report di sostenibilità.
Prospettive future: ISSA 5000 e l’evoluzione normativa
Le prospettive dell’attività di assurance sui report di sostenibilità non possono prescindere dalla profonda evoluzione che il quadro normativo ha conosciuto tra il 2025 e il 2026. Il processo di semplificazione avviato dalla Commissione Europea con la proposta Omnibus II del 26 febbraio 2025 si è concluso con l’adozione della Direttiva (UE) 2026/470, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, con termine di recepimento delle disposizioni relative alla CSRD fissato al 19 marzo 2027.
L’intervento ridimensiona in misura sostanziale il perimetro applicativo della Direttiva: l’obbligo di rendicontazione è ora circoscritto alle grandi imprese che superano contemporaneamente la soglia di 1.000 dipendenti medi e di 450 milioni di euro di fatturato netto annuo, con conseguente esclusione integrale delle PMI quotate e una contrazione del novero dei soggetti obbligati stimata in circa l’80% rispetto all’impianto originario. A tale restringimento si accompagnano l’eliminazione degli standard settoriali, l’introduzione di un value chain cap a tutela delle imprese minori inserite nelle catene del valore dei soggetti obbligati e una revisione degli ESRS volta a ridurre in modo significativo (di circa il 70%) il numero di datapoint richiesti; la versione semplificata degli standard, sulla base della bozza trasmessa da EFRAG nel dicembre 2025, è attesa entro la fine del 2026, con applicazione obbligatoria dal 2027 e facoltativa anticipata dal 2026.
Sul piano dell’assurance — profilo di maggiore interesse ai fini della presente trattazione — l’evoluzione normativa assume una direzione che merita particolare attenzione. La Direttiva (UE) 2026/470 conferma l’obbligatorietà della sola limited assurance sin dal primo esercizio di applicazione, ma elimina la previsione, contenuta nell’impianto originario della CSRD, del possibile passaggio a un livello di reasonable assurance in una fase successiva. Viene così meno, quantomeno sul piano dell’obbligo di legge, quella progressione verso la positive reasonable assurance che la dottrina aveva individuato come naturale sviluppo del sistema. Resta inoltre demandata alla Commissione l’adozione, entro il 1° luglio 2027, di uno specifico principio di limited assurance, destinato a superare l’attuale rinvio ai principi di derivazione professionale.
L’ISSA 5000: il nuovo standard internazionale per l’assurance ESG
In questo contesto si colloca la principale novità di matrice internazionale: l’emanazione, da parte dell’International Auditing and Assurance Standards Board, dell’International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, pubblicato nel novembre 2024 ed efficace per gli incarichi relativi ai periodi che hanno inizio a partire dal 15 dicembre 2026. Si tratta del primo principio completo e autonomo specificamente dedicato all’assurance delle informazioni di sostenibilità, destinato a sostituire, per tali incarichi, l’ISAE 3000 revised e ad assorbire l’ISAE 3410. L’ISSA 5000 è concepito come standard framework neutral, applicabile a qualunque informativa di sostenibilità e a qualsiasi framework di rendicontazione, idoneo a disciplinare sia incarichi di assurance limitata sia ragionevole e fondato — in piena coerenza con l’impianto della CSRD — sul principio della doppia materialità. È verosimile che il futuro principio europeo di limited assurance venga costruito proprio sulla base dell’ISSA 5000, assicurando un raccordo tra la disciplina unionale e il baseline internazionale.
Un quadro ambivalente: obbligo ristretto, domanda invariata
Ne deriva un quadro prospettico ambivalente. Da un lato, la contrazione del perimetro obbligatorio e la rinuncia al passaggio alla reasonable assurance attenuano l’onere di compliance e ridimensionano le aspettative circa un rapido innalzamento del livello di affidabilità dell’informativa. Dall’altro, la domanda di informazioni di sostenibilità verificate non pare destinata a ridursi: istituzioni finanziarie, investitori e partner di filiera continuano a richiedere dati attendibili anche alle imprese ormai escluse dall’obbligo, alimentando un mercato dell’assurance su base volontaria.
In questa prospettiva il ruolo del revisore resta centrale nella lotta al greenwashing, pur in un contesto in cui l’obiettivo di trasparenza perseguito dal legislatore deve essere contemperato con le esigenze di semplificazione e di tutela della competitività. La sfida per la professione sarà quella di accompagnare l’adozione dell’ISSA 5000 e del futuro principio europeo, sviluppando metodologie e competenze adeguate a un’informativa sempre più integrata con i dati finanziari, in attesa che la clausola di revisione introdotta dalla Direttiva — che impegna la Commissione a valutare entro l’aprile 2031, e con cadenza triennale, l’eventuale ampliamento dell’ambito di applicazione della CSRD — chiarisca la traiettoria di lungo periodo del sistema.
Conclusioni
L’introduzione della CSRD segna un passo decisivo verso l’integrazione della sostenibilità nelle pratiche aziendali, garantendo un maggiore grado di trasparenza e responsabilità per le imprese. L‘ampliamento dell’ambito di applicazione e l’introduzione di standard specifici di rendicontazione sono misure fondamentali per ridurre i rischi di greenwashing e per favorire un allineamento più coerente con gli obiettivi climatici e sociali globali.
L’introduzione dell’obbligo di assurance sui report di sostenibilità rappresenta un elemento centrale per rafforzare la credibilità delle informazioni aziendali. L’attività di assurance non si limita a garantire l’affidabilità dei dati, ma valuta anche la loro coerenza con i principi di materialità e con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle normative e dalle strategie aziendali. Il passaggio da un’assurance limitata a un’assurance ragionevole, pur non essendo più imposto dal quadro normativo vigente ma restando auspicabile in una prospettiva di futura evoluzione della disciplina, costituirebbe un significativo avanzamento in termini di trasparenza e accountability, accrescendo il grado di affidabilità delle dichiarazioni rese dalle imprese.
In effetti, l’assurance va oltre il controllo formale, poiché comporta una valutazione approfondita delle informazioni, che include una revisione critica dei processi aziendali, della gestione del rischio e delle strategie in atto. Sebbene l’approccio attuale si concentri principalmente sulla limited assurance, che prevede un controllo meno dettagliato rispetto alla reasonable assurance, l’aumento delle richieste di trasparenza da parte degli stakeholder e degli investitori suggerisce che le imprese dovranno, in futuro, garantire livelli più elevati di assurance.
Le implicazioni di questa evoluzione sono rilevanti, soprattutto in relazione alla crescente domanda di informazioni verificate riguardanti le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG). La regolamentazione in espansione e l’attenzione sempre maggiore da parte delle parti interessate rendono necessario un processo di assurance che non solo migliori la qualità delle informazioni, ma stimoli anche una revisione continua delle politiche aziendali in tema di sostenibilità. Un aspetto centrale in questo processo è la doppia materialità, che considera tanto gli impatti delle attività aziendali sull’ambiente e sulla società quanto le loro ripercussioni sui risultati economici dell’impresa.
Di conseguenza, le aziende si troveranno ad affrontare sfide crescenti, non solo nella raccolta e gestione delle informazioni, ma anche nella necessità di dimostrare l’efficacia delle loro politiche attraverso un processo di revisione che coinvolga tutte le aree aziendali. Ciò comporterà investimenti in sistemi informativi adeguati, una continua formazione del personale e un impegno concreto nella gestione degli impatti economici, sociali e ambientali. L’attività di assurance diventa quindi non solo uno strumento di controllo, ma anche un’opportunità per le imprese di migliorare le proprie performance, adottando un approccio più integrato e sostenibile nella gestione aziendale.
In conclusione, il ruolo dell’assurance nel contesto della CSRD non solo rafforza l’affidabilità delle informazioni di sostenibilità, ma funge da motore di cambiamento per le imprese, che sono chiamate a innovare e adattarsi a un panorama normativo sempre più rigoroso. Le aziende dovranno rispondere alle aspettative della società e degli investitori in modo trasparente, credibile e responsabile, facendo dell’assurance uno strumento fondamentale per il raggiungimento di tali obiettivi.
Fonti: Direttiva 2022/2464/UE (CSRD); Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I); ISSA 5000 — IAASB, novembre 2024; ISAE 3000 revised — IAASB; Quadro Sistematico Internazionale per gli incarichi di assurance — CNDCEC; EFRAG.ire dal 15 dicembre 2026.


