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ToggleNel sistema cooperativo, il ristorno rappresenta una delle principali modalità attraverso cui la mutualità si traduce in un vantaggio economico per i soci, assumendo rilievo non solo sul piano civilistico e contabile, ma anche su quello fiscale. In questa prospettiva, il ristorno non può essere letto come un meccanismo automatico di attribuzione di utilità al socio. Esso va, piuttosto, bilanciato con le esigenze di patrimonializzazione della cooperativa, in coerenza con il patto intergenerazionale che caratterizza la funzione mutualistica dell’ente.
Su questo sfondo assumono rilievo due recenti sviluppi. Da un lato, la risposta dell’Interpello n. 284/2023 dell’Agenzia delle Entrate, che ha affrontato il tema del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori. Dall’altro, la Legge di bilancio 2026, che, per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, corrisposti negli anni 2026 e 2027, ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta all’1%, entro il limite complessivo di 5.000 euro.
Il punto di svolta interpretativo: la risposta dell’Interpello n. 284/2023
La risposta dell’Interpello n. 284/2023 ha segnato un passaggio rilevante nell’interpretazione del trattamento fiscale del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori di cooperativa. In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 anche a tali somme, a condizione che ricorressero i presupposti previsti dalla disciplina e che l’erogazione risultasse dal modello previsto per la partecipazione agli utili dell’impresa.
L’aspetto di maggiore interesse è che l’accesso all’agevolazione non è stato subordinato alla verifica di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, poiché l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto la fattispecie alla partecipazione agli utili dell’impresa. Resta, tuttavia, fermo che la risposta è resa sulla base del caso concreto e non è, quindi, automaticamente estendibile a qualsiasi ristorno corrisposto ai soci lavoratori.
La novità del 2026: rafforzamento dell’agevolazione fiscale
L’art. 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che, per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva si applichi con aliquota ridotta all’1%, entro il limite complessivo di 5.000 euro (in precedenza 3.000€). La disposizione si innesta sul regime di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015, applicabile ai lavoratori del settore privato titolari, nel periodo d’imposta precedente quello di percezione delle somme, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Resta fermo, per i soci lavoratori di cooperativa, il limite previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 142/2001, secondo cui il ristorno non può superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi spettanti al socio lavoratore.
Ne deriva una più marcata convenienza fiscale rispetto alla tassazione ordinaria, ma soltanto nei casi in cui la somma erogata sia effettivamente riconducibile alla partecipazione agli utili nei termini considerati dalla risposta dell’Interpello n. 284/2023. Anche nel 2026, dunque, il vantaggio fiscale non discende dal semplice fatto che si tratti di ristorno, bensì dalla concreta struttura dell’operazione e dal rispetto delle condizioni previste dalla disciplina speciale.
Trattamento contabile del ristorno: l’OIC 28
Sul piano contabile, il riferimento è l’OIC 28: i paragrafi 23A e 23B distinguono il trattamento dei ristorni a seconda che, alla chiusura dell’esercizio, esista o meno un’obbligazione della cooperativa alla loro attribuzione, desumibile dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento interno. Tale distinzione incide sulla rappresentazione del risultato d’esercizio, dei margini e del patrimonio netto, ma non determina di per sé la qualificazione fiscale dell’operazione.
Momento della delibera e obbligazione alla ripartizione
Se, alla data di chiusura dell’esercizio, sussiste un’obbligazione alla ripartizione desumibile dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento interno, il ristorno è rilevato nell’esercizio cui si riferisce lo scambio mutualistico, con contropartita a conto economico, come rettifica di ricavi o come costo, secondo la sua natura. In mancanza di tale obbligazione, il ristorno è, invece, contabilizzato come destinazione dell’utile nel momento in cui la delibera assembleare fa sorgere l’obbligo di ripartizione.
In questa prospettiva, la delibera rileva solo come fatto da cui desumere l’esistenza o meno dell’obbligo alla chiusura dell’esercizio. L’imputazione a conto economico presuppone un effettivo obbligo di ripartizione, eventualmente subordinato a condizioni oggettive connesse alla tenuta economica e finanziaria della cooperativa; in difetto, il ristorno resta trattato come componente dell’utile.
Effetti del ristorno sugli equilibri economico-patrimoniali della cooperativa
L’impatto del ristorno sugli indicatori di bilancio varia in funzione della modalità di contabilizzazione applicabile secondo l’OIC 28. Quando il ristorno è imputato a conto economico, esso incide direttamente sul risultato d’esercizio, in quanto, nel caso dei soci lavoratori, viene rilevato come integrazione del costo del lavoro nella voce B.9; conseguentemente, si riflette anche sull’EBITDA. Diversamente, quando il ristorno è trattato come destinazione dell’utile, non altera né il risultato né l’EBITDA, poiché l’attribuzione ai soci interviene solo nella fase di riparto.
Le diverse modalità di rilevazione producono effetti anche sul patrimonio netto. Nel caso di imputazione a conto economico, la riduzione dell’utile incide sulla base disponibile per gli accantonamenti a riserva; quando invece il ristorno è rilevato come destinazione del risultato, l’effetto emerge nella successiva fase di riparto dell’utile.
Da questo profilo va tenuto distinto il diverso tema della modalità di attribuzione del ristorno al socio. Il ristorno può essere attribuito mediante erogazione monetaria, con conseguente uscita finanziaria per la cooperativa, oppure mediante aumento del capitale sociale o strumenti finanziari, ove previsto dalla disciplina applicabile e dallo statuto. L’erogazione monetaria soddisfa immediatamente il socio, ma assorbe liquidità; l’attribuzione a capitale, invece, differisce la monetizzazione del beneficio e può concorrere al rafforzamento patrimoniale della cooperativa.
Tale distinzione conferma che l’attribuzione del ristorno deve restare compatibile con l’esigenza di preservare la solidità patrimoniale e la tenuta economico-finanziaria della cooperativa nel medio-lungo periodo. La convenienza mutualistica dell’istituto non può quindi essere valutata separatamente dagli effetti sulla liquidità, sul patrimonio netto e sulla capacità della cooperativa di sostenere nel tempo il proprio scambio mutualistico.
Coordinamento tra disciplina contabile e trattamento fiscale
Il coordinamento tra disciplina contabile e disciplina fiscale dei ristorni risponde all’esigenza di evitare che la sola modalità di rappresentazione in bilancio alteri il corretto trattamento tributario dell’operazione. In questa prospettiva, la risposta n. 1/2024 dell’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 35/E del 2008, conferma che i ristorni mantengono rilevanza fiscale ai fini IRES sia quando sono imputati a conto economico, sia quando sono contabilizzati come destinazione dell’utile, fermo restando, in quest’ultimo caso, il ricorso alla variazione in diminuzione in dichiarazione.
Sul piano IRAP, la medesima risposta chiarisce inoltre che, quando il ristorno non transita a conto economico ed è contabilizzato in sede di destinazione dell’utile, la sua rilevanza fiscale non deriva dal principio di correlazione, ma dall’art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011.
Accanto al tema della rilevanza fiscale per la cooperativa, occorre poi distinguere il trattamento fiscale in capo al socio, che dipende anche dalla modalità concreta di attribuzione del ristorno. In caso di erogazione monetaria, il ristorno assume rilievo come somma percepita dal socio e può accedere al regime dell’imposta sostitutiva previsto per i premi di risultato e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili solo se ricorrono i relativi presupposti normativi, fermi restando i limiti propri della disciplina cooperativa e lavoristica applicabile ai soci lavoratori.
Diverso è il caso del ristorno destinato ad aumento del capitale sociale. In tale ipotesi, non si ha una liquidazione immediata della somma al socio, ma un’attribuzione a capitale sociale, con effetti anche sul rafforzamento patrimoniale della cooperativa. Sul piano fiscale, per i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale nei confronti dei soci persone fisiche, la cooperativa può applicare e versare, previa deliberazione assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto dell’attribuzione a capitale sociale, anticipando così la tassazione del ristorno. In mancanza di tale opzione, il ristorno resta in sospensione d’imposta e assume rilievo fiscale al momento della restituzione del capitale al socio, secondo il regime ordinario applicabile alla distribuzione di utili. Tale regime deve essere tenuto distinto sia dalla tassazione dell’erogazione monetaria sia dal regime dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulla partecipazione agli utili.
Il quadro operativo può essere riassunto nella seguente tabella:
| Caso | Trattamento contabile secondo OIC 28 | Impatto fiscale per la cooperativa | Profili fiscali in capo al socio |
| Obbligo statutario o regolamentare esistente alla data di chiusura dell’esercizio | Componente di conto economico: costo o rettifica di ricavi, con iscrizione del debito verso soci | IRES: rilevanza fiscale nel periodo di competenza. IRAP: rilevanza coerente con il transito nelle voci rilevanti del conto economico. | Possibile accesso al regime dell’imposta sostitutiva solo se ricorrono i presupposti di legge. Il trattamento dipende anche dalla modalità di attribuzione del ristorno. |
| Assenza di obbligo alla data di chiusura; delibera successiva | Destinazione dell’utile: imputazione in sede di riparto del risultato | IRES: rilevanza fiscale mediante variazione in diminuzione, secondo il fondamento normativo applicabile al caso concreto. IRAP: rilevanza fiscale desunta dall’art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, anche in assenza di transito a conto economico. | Possibile accesso al regime dell’imposta sostitutiva solo se ricorrono i presupposti di legge. In caso di ristorno destinato ad aumento del capitale sociale, va valutata la specifica disciplina fiscale applicabile, inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta. |
In termini operativi, il ristorno può rappresentare uno strumento di interesse nella definizione delle politiche di remunerazione dei soci lavoratori, anche per la possibile maggiore efficienza fiscale rispetto ad altre forme di compenso. Tale valutazione, tuttavia, richiede una verifica congiunta dei profili fiscali, contributivi, giuslavoristici e statutari, poiché la convenienza dell’istituto dipende dalla corretta costruzione del regolamento, dalla tracciabilità dei criteri di riparto, dalla qualificazione sostanziale della somma, dalla modalità di attribuzione prescelta e dalla coerenza tra disciplina interna della cooperativa e regime tributario applicabile.
Convenienza del ristorno rispetto ad altre forme di remunerazione
Rispetto alla retribuzione ordinaria, il ristorno può presentare una maggiore convenienza fiscale, poiché, ove ne ricorrano i presupposti, può beneficiare dell’imposta sostitutiva prevista dalla legge n. 208/2015, applicabile con aliquota dell’1% per gli anni 2026 e 2027 entro i limiti di legge. Tale convenienza, tuttavia, non può essere valutata in astratto, ma richiede di considerare anche i profili previdenziali, contrattuali e organizzativi connessi alla concreta struttura dell’operazione.
Anche rispetto ai premi di risultato in senso stretto, il ristorno può presentare profili di interesse, dal momento che, nel caso esaminato dalla risposta dell’Interpello n. 284/2023, l’accesso al regime agevolato è stato riconosciuto senza richiedere la verifica di obiettivi incrementali di produttività, essendo la fattispecie ricondotta alla partecipazione agli utili dell’impresa. Resta fermo, tuttavia, che tale conclusione non è automaticamente estensibile oltre il caso concreto esaminato dall’Agenzia delle Entrate.
Accordo con i soci e contabilizzazione: distinzione dei piani
Un profilo operativo rilevante è la necessità di tenere distinti il piano fiscale e quello contabile. L’applicazione del regime agevolato di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 ai ristorni erogati ai soci lavoratori richiede il rispetto delle condizioni previste per i premi di risultato e per la partecipazione agli utili, secondo l’impostazione accolta dalla risposta a interpello n. 284/2023. La contabilizzazione del ristorno resta invece disciplinata dall’OIC 28 e dipende dall’esistenza o meno, alla data di chiusura dell’esercizio, di un’obbligazione della cooperativa alla ripartizione. Ne consegue che non può esservi automatismo tra trattamento fiscale e rappresentazione in bilancio.
Criticità applicative
Per garantire la legittimità e l’efficacia del ristorno, occorre presidiare con particolare attenzione alcuni profili applicativi.
Un primo profilo riguarda la corretta deliberazione assembleare. Ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c., l’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci anche mediante erogazione monetaria, aumento proporzionale delle quote sociali o emissione di strumenti finanziari. Resta tuttavia necessario distinguere il piano della deliberazione da quello dell’esistenza dell’obbligazione alla ripartizione: se tale obbligo non risulta già dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento interno, il diritto del socio al ristorno sorge in concreto solo con la delibera assembleare.
Un secondo profilo concerne la coerenza con il regime di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512-2514 c.c. La cooperativa deve, infatti, essere in grado di distinguere e rappresentare separatamente in bilancio l’attività svolta con i soci rispetto a quella svolta con i terzi, così da rendere verificabile la consistenza della gestione mutualistica e la corretta determinazione dell’eventuale ristorno.
Un terzo profilo attiene alla tracciabilità dei criteri di riparto. Gli artt. 2521 e 2545-sexies c.c. richiedono che le regole di attribuzione del ristorno siano predeterminate e che la ripartizione avvenga in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. Inoltre, qualora si intenda sostenere l’imputazione del ristorno a conto economico, il regolamento deve disciplinare con sufficiente precisione non solo i criteri di riparto, ma anche le eventuali condizioni oggettive da cui dipende l’insorgenza dell’obbligo di attribuzione.
In conclusione, le recenti evoluzioni normative e interpretative non incidono sulla natura del ristorno, ma ne ampliano sensibilmente la rilevanza operativa. La risposta dell’Interpello n. 284/2023 e il rafforzamento del regime agevolativo per gli anni 2026 e 2027 rendono, infatti, il ristorno uno strumento di crescente interesse nella gestione dei rapporti mutualistici con i soci lavoratori.
In questa prospettiva, l’obiettivo diventa assicurarne un utilizzo coerente con la disciplina civilistica, contabile e fiscale di riferimento. La convenienza del ristorno dipende, infatti, dalla corretta costruzione del quadro statutario e regolamentare, dalla tracciabilità dei criteri di riparto e dal rigoroso rispetto dei presupposti richiesti dalla normativa agevolativa: solo in presenza di tali condizioni esso può tradursi in uno strumento di vantaggio mutualistico sostenibile anche sul piano economico e fiscale.
Carlotta Conte
Fonti
Prassi dell’Agenzia delle Entrate
- Risposta a interpello n. 284/2023 (5 aprile 2023) — Trattamento fiscale del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5187534/Risposta+n.+284_2023.pdf/66551d18-0d0b-e852-e1fd-93d31e3481d7
- Consulenza giuridica n. 1/2024 (4 aprile 2024) — Rilevanza ai fini IRES e IRAP dei ristorni ai soci di cooperative https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aprile-2023-interpelli
- Circolare n. 35/E del 2008 — Chiarimenti sui ristorni nelle cooperative di produzione e lavoro Disponibile nell’archivio circolari AdE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/circolari
Normativa
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 9) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi 182–189 — Regime imposta sostitutiva premi di produttività https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208
- Legge 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 2, lett. b) — Disciplina del socio lavoratore di cooperativa https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-03;142
- D.M. 8 giugno 2011, art. 2, comma 2 — Coordinamento IRES/IRAP per soggetti OIC https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.delle.finanze:decreto:2011-06-08
- Artt. 2512–2514, 2521, 2545-sexies c.c. — Disciplina civilistica delle cooperative https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
Principio contabile
- OIC 28 — Patrimonio netto (versione aggiornata con emendamenti del 9 giugno 2022, parr. 23A e 23B) https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-28-Patrimonio-netto.pdf


