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ToggleIl ruolo della qualità del dato contabile nei processi di prevenzione, risanamento e regolazione della crisi
L’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito CCII), attuato con il D.Lgs. 14/2019 e successivamente integrato dai decreti correttivi, ha ridisegnato il sistema italiano di gestione della crisi. Il nuovo assetto normativo ha progressivamente superato la tradizionale impostazione liquidatoria della previgente Legge Fallimentare del 1942, ponendo al centro del sistema di prevenzione della crisi, l’emersione tempestiva degli squilibri economico-finanziari e la salvaguardia della continuità aziendale attraverso strumenti di risanamento e regolazione negoziale della crisi.
In tale prospettiva, assume rilievo strategico la capacità dell’impresa di individuare tempestivamente i segnali di deterioramento patrimoniale, economico e finanziario, così da consentire agli amministratori e agli organi di controllo di adottare adeguate misure correttive e di attivare, ove necessario, gli strumenti previsti dal CCII prima che lo stato di insolvenza assuma carattere irreversibile.
Nella pratica, le situazioni di crisi sono frequentemente accompagnate da un progressivo deterioramento del patrimonio informativo aziendale. La perdita di controllo sui flussi amministrativi e finanziari, l’assenza di procedure strutturate di reporting e il mancato aggiornamento dei dati contabili compromettono la capacità dell’impresa di rappresentare correttamente la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
In tale contesto, la ricostruzione dei dati economico-finanziari rappresenta un presupposto imprescindibile sia nella fase preventiva di analisi della continuità aziendale, sia nella successiva fase di gestione della crisi già conclamata.
Criticità informative nelle aziende in difficoltà
Quando un’impresa entra in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, una delle prime conseguenze spesso riguarda il deterioramento della qualità dell’informazione interna. La pressione operativa, la carenza di risorse, la mancanza di processi strutturati, nonché l’assenza di adeguati strumenti di controllo possono compromettere:
- la completezza delle registrazioni contabili;
- la riconciliazione tra dati amministrativi, bancari e gestionali;
- la tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’aggiornamento della reportistica direzionale;
- la disponibilità dei dati attendibili per advisor, istituti di credito o altri stakeholder.
In assenza di un quadro informativo affidabile, diventa difficile valutare correttamente la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, predisporre piani di risanamento sostenibili o supportare adeguatamente gli organi coinvolti nelle procedure.
La ricostruzione dei dati nella fase pre-insolvenza
Nelle fasi precedenti all’insolvenza, la ricostruzione dei dati rappresenta uno strumento operativo fondamentale per supportare la governance e garantire un efficace presidio della continuità aziendale. Un patrimonio informativo strutturato e attendibile consente al management e agli advisor di individuare tempestivamente i segnali di squilibrio, comprenderne le cause e predisporre interventi correttivi coerenti con le prospettive di risanamento dell’impresa.
“L’imprenditore è tenuto a dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.”
— Art. 2086, comma 2, Codice Civile
L’adozione di sistemi di pianificazione finanziaria, strumenti di tesoreria e modelli di controllo di gestione consente infatti di monitorare le performance aziendali, individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e attivare tempestive misure correttive. In questa cornice, la qualità del dato si rivela determinante: senza una base storica solida, le analisi prospettiche, i budget finanziari e gli stessi indicatori della crisi rischiano di trasformarsi in esercizi formali, privi di reale capacità predittiva.
Gli indicatori della crisi possono essere distinti in tre principali categorie:
- economici, relativi alla capacità dell’impresa di generare reddito, pertanto, perdite ricorrenti o margini in progressiva riduzione rappresentano segnali di possibile squilibrio strutturale;
- patrimoniali, finalizzati a valutare la solidità della struttura finanziaria dell’impresa e il grado di equilibrio tra capitale proprio ed indebitamento;
- finanziari, volti ad analizzare la capacità dell’impresa di far fronte regolarmente ai propri impegni finanziari.
Tra questi ultimi assume particolare rilevanza il Debt Service Coverage Ratio (DSCR), quale indicatore della sostenibilità del debito in relazione ai flussi di cassa prospettici. Un valore inferiore all’unità preannuncia una potenziale incapacità dell’impresa di generare risorse sufficienti per adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In tale contesto, l’efficacia degli indicatori dipende strettamente dalla presenza di un sistema informativo adeguato e di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei alla dimensione e alle caratteristiche dell’impresa, in grado di garantire la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati necessari.
Di contro, l’assenza o l’inadeguatezza di tali assetti costituisce essa stessa un indicatore di rischio, in quanto limita la capacità dell’impresa di percepire e successivamente di saper gestire le situazioni di difficoltà.
Il supporto tecnico agli esperti indipendenti nelle fasi successive all’insolvenza
Se, nella fase pre-insolvenza, la ricostruzione dei dati assume prevalentemente una funzione preventiva e di supporto alla governance, nelle fasi successive – quando uno strumento di regolazione è stato attivato – essa assume una valenza ancora più rilevante, in quanto rappresenta la base informativa su cui operano gli organi nominati.
Nei diversi strumenti previsti dal CCII – dalla composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss.), agli accordi di ristrutturazione (artt. 57 e ss.), al concordato preventivo (artt. 84 e ss.), fino alla liquidazione (artt. 121 e ss.) – intervengono figure professionali quali, esperto indipendente, attestatore, commissario giudiziale e curatore, chiamate a formulare valutazioni tecniche, relazioni e giudizi fondati sulla disponibilità di un quadro informativo completo, attendibile, aggiornato e verificabile.
Sulle informazioni ricevute dal management, tali soggetti sviluppano la propria attività principalmente al fine di:
- ricostruire la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa alla data rilevante;
- verificare la consistenza dell’attivo e del passivo;
- accertare la sussistenza della continuità aziendale o, al contrario, della discontinuità gestionale;
- ricostruire eventuali operazioni o atti rilevanti ai fini della procedura.
In tale contesto, dunque, la qualità del dato incide direttamente sull’efficacia e tempestività del buon esito della gestione della crisi, nonché sull’intero funzionamento della procedura. Un sistema informativo adeguato e affidabile consente infatti di:
- ristabilire un livello minimo di affidabilità informativa;
- migliorare il dialogo e la trasparenza con gli stakeholders;
- agevolare le analisi indipendenti e le verifiche tecniche;
- ridurre i tempi delle attività istruttorie e decisionali.
Governance, reporting e qualità dell’informazione
In ogni fase della crisi aziendale, la qualità dell’informazione economico-finanziaria rappresenta un elemento essenziale per la governance e per l’efficacia dei processi decisionali. Essa costituisce il risultato di un sistema di governance consapevole, capace di riconoscere nel dato contabile uno strumento di gestione e di controllo del rischio prima ancora che un adempimento di natura formale.
In questa prospettiva il già richiamato art. 2086, comma 2, c.c., non si limita a porre un dovere organizzativo a carico dell’imprenditore, ma definisce un vero e proprio standard di diligenza, la cui violazione può assumere rilievo sul piano della responsabilità degli amministratori (art. 2392 c.c.) e dell’organo di controllo (artt. 2403 e 2407 c.c.).
La cultura del dato si configura, pertanto, come uno dei principali strumenti di prevenzione della crisi d’impresa. Essa non elimina le difficoltà economiche o gestionali, che costituiscono un elemento fisiologico dell’attività imprenditoriale, ma consente di individuarle tempestivamente e di affrontarle attraverso processi decisionali consapevoli e governati.
⚠️ Al contrario, quando il patrimonio informativo risulta incompleto, disorganizzato o inattendibile, anche gli strumenti più evoluti previsti dal Codice della Crisi rischiano di essere attivati tardivamente oppure di tradursi in soluzioni meramente liquidatorie, compromettendo le possibilità di risanamento e di continuità aziendale.
Bibliografia e sitografia:
- Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Diritto della crisi (codice_della_crisi_d_impresa_e_dell_insolvenza.pdf)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII)
- Documento CNDCEC “Crisi d’impresa: gli indicatori di allerta”
- Artt. 2392, 2403 e 2407 c.c. – Responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo
Articolo di Emma Migliori, Auditor Uniaudit
Il supporto di Uniaudit nelle situazioni di difficoltà aziendale
Uniaudit affianca imprese, amministratori e organi di controllo in tutte le fasi del percorso di gestione della crisi: dalla verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi ai sensi dell’art. 2086 c.c., all’analisi degli indicatori di allerta, fino al supporto tecnico nelle procedure previste dal CCII.
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