Il 25 settembre 2024 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce la Direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione di sostenibilità.
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), introducendo nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per società di grandi dimensioni e piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese). La normativa ha l’obiettivo di migliorare la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni relative alla sostenibilità aziendale.
Tra le principali novità, il decreto prevede l’estensione dei limiti dimensionali per la redazione di bilanci in forma abbreviata e per l’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, modificando l’art. 2435-bis, l’art. 2435-ter del Codice Civile e l’art. 27 del D.Lgs. 127/91. Le nuove soglie permetteranno a un numero maggiore di imprese di accedere alle semplificazioni previste.
Il decreto prevede l’estensione dei limiti dimensionali per la redazione di bilanci in forma abbreviata e per l’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, modificando l’art. 2435-bis, l’art. 2435-ter del Codice Civile e l’art. 27 del D.Lgs. 127/91. Le nuove soglie permetteranno a un numero maggiore di imprese di accedere alle semplificazioni previste.
Rientrano nella definizione di micro imprese le società che non hanno emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 220.000 (prima era € 175.000);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 440.000 (prima era € 350.000);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per quanto attiene al bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis esso può essere redatto quando l’impresa si trova al di sotto di due dei seguenti limiti dimensionali per due anni consecutivi (il primo esercizio in caso di costituzione):
- totale attivo di stato patrimoniale: € 5.500.000 (prima era € 4.400.000);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 11.000.000 (prima era € 8.800.000);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
In merito all’esenzione dimensionale per il bilancio consolidato, in base all’art. 27 c. 1 D.Lgs. 127/91 come modificato dall’art. 7 D.Lgs. 139/2015, non sono soggette all’obbligo di presentazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che unitamente alle imprese controllate, su base consolidata, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei tre seguenti limiti:
- Attivi (totale degli attivi degli stati patrimoniali): € 25.000.000
- Ricavi delle vendite e prestazioni: € 50.000.000
- Dipendenti occupati in media: 250
I limiti di attivi e ricavi devono essere confrontati con l’aggregato dei bilanci del gruppo senza operare alcuna eliminazione o elisione dei rapporti infragruppo. Il legislatore italiano ha inserito la norma che prevede che gli stati membri permettono che non si proceda né alle compensazioni né alle eliminazioni di consolidamento. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20% (L. 238/2021).
Poiché la disposizione, in vigore dal 25 settembre 2024, non contiene una specifica decorrenza a tale innalzamento, si ritiene si debba fare riferimento a quanto disposto dall’art. 2 Direttiva 2775/2023 in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva stessa, per gli esercizi finanziari aventi inizio al 1° gennaio 2024 o in data successiva (salva la possibilità di consentire l’applicazione dal 2023, possibilità che non è stata prevista dal nostro Paese).
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ToggleRevisori della sostenibilità
Il decreto introduce la figura del revisore della sostenibilità, incaricato di attestare la conformità delle informazioni sulla sostenibilità, apportando modifiche al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
L’introduzione della figura del revisore di sostenibilità, come disciplinata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, consentirà ai professionisti abilitati di attestare la conformità delle informazioni sulla sostenibilità secondo i criteri normativi previsti.
Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) chiarisce le modalità di attuazione del decreto legislativo n. 125/2024, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2464.
La CSRD e l’estensione dell’obbligo
La sostenibilità aziendale, intesa come equilibrio tra aspetti economici, ambientali e sociali, è ormai un pilastro essenziale per lo sviluppo duraturo delle imprese. Negli ultimi anni, gli obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità sono aumentati, culminando con l’introduzione della Direttiva UE 2464/2022.
Questa direttiva, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), stabilisce l’obbligo per le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate (escluse le microimprese) di fornire le informazioni sulla sostenibilità, al fine di aumentare la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni fornite agli investitori e agli altri stakeholder.
Le informazioni che le aziende devono comunicare riguardano tre aree principali:
- Sostenibilità economica: capacità di generare risultati finanziari positivi.
- Sostenibilità ambientale: minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente.
- Sostenibilità sociale: migliorare l’impatto su dipendenti, comunità e stakeholder.
Con il recepimento della CSRD nel D.Lgs. 125/2024, gli obblighi di sostenibilità si estendono ulteriormente:
- Ambito ampliato: le nuove norme includono le PMI quotate e le grandi imprese con maggiori requisiti di rendicontazione rispetto alla NFRD.
- Standard comuni: le imprese devono seguire gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che prevedono la rendicontazione consolidata o individuale su temi ambientali, sociali e di governance (ESG).
- Catena di valore: le imprese devono rendicontare i principali impatti negativi o positivi, effettivi o potenziali legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitori, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti.
- Standard di rendicontazione ad hoc sia per le PMI quotate (LSME ESRS ED) sia per le PMI non quotate (LSME ESRS ED).
I requisiti richiesti ai revisori legali
Secondo la normativa, sarà possibile affidare l’incarico di attestazione della conformità delle rendicontazioni di sostenibilità a un revisore legale in possesso dei requisiti previsti.
Il revisore incaricato dovrà essere abilitato secondo il D.Lgs. 39/2010 e potrà essere lo stesso professionista già incaricato della revisione del bilancio, qualora la società sia soggetta a revisione legale, o un diverso Revisore Legale.
Il decreto stabilisce inoltre che i revisori della sostenibilità dovranno dimostrare competenze specifiche e aggiornate, attraverso una formazione continua in materia di rendicontazione di sostenibilità, come richiesto dalla normativa europea.
Previsto un periodo transitorio in base al quale, gli iscritti al registro della revisione legale dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità a e producano domanda di abilitazione attraverso le modalità che saranno pubblicate dal MEF. Il MEF entro 150 giorni dalla domanda provvede alla iscrizione nel registro degli abilitati e a darne pubblicità. Una volta abilitati vanno rispettati gli obblighi di formazione continua (materie caratterizzanti e caratterizzanti l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità).
In sintesi
- La normativa: Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, recepisce la direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive). Il decreto entra in vigore il 25 settembre 2024.
- Rendicontazione: Il D.Lgs. 125/2024 sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate. Restano escluse dall’obbligo le microimprese.
Il decreto si prefigge di rafforzare l’informazione sulla sostenibilità delle imprese, rendendola più trasparente e attendibile per investitori e stakeholder, allineandosi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).


