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ToggleLa gestione delle perdite fiscali rappresenta un tema di particolare rilevanza per i soggetti passivi dell’IRES, soprattutto in una fase economica caratterizzata da forte incertezza e instabilità. La riportabilità delle perdite fiscali è normata dall’articolo 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introducendo una significativa deroga al principio generale, sancito dall’articolo 76 del medesimo testo normativo, secondo cui ogni periodo d’imposta costituisce un’autonoma obbligazione tributaria.
Attraverso le disposizioni contenute nei primi due commi dell’art. 84, il legislatore consente ai soggetti IRES di compensare le perdite subite in un esercizio con il reddito dei successivi periodi d’imposta, entro il limite dell’80% del reddito imponibile annuo. Una disciplina specifica è invece riservata alle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione dell’impresa: in tali casi, la compensazione può avvenire senza alcun limite percentuale, fino a coprire integralmente il reddito imponibile, a condizione che le perdite siano riferibili all’avvio di una nuova attività produttiva.
Attraverso queste disposizioni, il legislatore intende favorire la continuità e la crescita delle imprese, soprattutto nella delicata fase di avvio, attenuando l’impatto fiscale derivante dalle perdite iniziali e incentivando così l’iniziativa imprenditoriale.
LA RIFORMA INTRODOTTA DAL D.LGS. 192/2024
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 192/2024, a partire dal 31 dicembre 2024, il regime di riporto delle perdite fiscali applicabile alle società in caso di trasferimento delle quote è stato oggetto di un’ampia revisione. Le nuove regole si inseriscono nel più ampio disegno della riforma fiscale, con particolare attenzione ai passaggi di controllo e alle operazioni straordinarie.
In particolare, l’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 192/2024, ha sostituito integralmente il co. 3 dell’art. 84 del D.P.R. 917/1986 (“TUIR”), introducendo, inoltre, i nuovi co. 3-bis, 3-ter e 3-quater, senza tuttavia modificare i primi due commi, già analizzati in precedenza.
RIDEFINIZIONE DELLA “MODIFICA DELL’ATTIVITÀ PRINCIPALE” (COMMA 3)
Prima della riforma, il concetto di “modifica dell’attività” della società trasferita era incerto e lasciava spazio a un’interpretazione ampia da parte degli enti accertatori, che considerava rilevanti anche cambiamenti organizzativi o patrimoniali marginali.
Il nuovo comma 3 dell’art. 84 TUIR chiarisce che il divieto di riporto delle perdite si applica quando, congiuntamente:
- viene trasferita a terzi la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società che riporta le perdite;
- si verifica una modifica dell’attività principale rispetto a quella esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate.
La nozione di “modifica dell’attività principale” è ora precisata come cambiamento del settore economico di riferimento o del comparto merceologico o l’acquisizione di azienda o di un suo ramo che determina una variazione sostanziale dell’attività. Tale modifica, come indica la norma, “assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori”. Mentre, l’introduzione di nuove risorse finanziarie o singoli beni strumentali non costituisce un cambiamento dell’attività.
Inoltre, viene meglio definito quale periodo d’imposta rileva ai fini dell’applicazione del limite:
- Se il trasferimento avviene entro la metà del periodo d’imposta → si considerano le perdite fino all’anno precedente;
- Se avviene oltre la metà del periodo d’imposta → si considerano anche le perdite maturate nell’anno in corso.
Si tratta di una specificazione importante che mancava nella precedente formulazione, e che definisce con maggiore chiarezza il perimetro oggettivo dell’applicazione del riporto.
Introduzione del “test di vitalità” (comma 3-bis)
Una delle innovazioni più significative è rappresentata dall’introduzione del “test di vitalità”, volto a premiare, in caso di trasferimento, le società effettivamente operative anche in presenza di cambiamenti di controllo.
La società trasferita può non applicare il comma 3 e può riportare le perdite se dimostra di superare questo test, che richiede:
- un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti;
- spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi.
Inoltre, non è più necessaria la condizione che, nel biennio precedente al trasferimento delle partecipazioni, il numero di dipendenti fosse stato almeno pari a dieci unità, come invece richiesto in passato.
Limite quantitativo basato sul valore economico del patrimonio netto (comma 3-ter)
Il nuovo comma 3-ter dell’art. 84 del TUIR introduce una novità importante per il riporto delle perdite fiscali. Se una società supera il “test di vitalità” di cui al comma 3-bis, dimostrando che la sua attività è ancora in corso e operativa, potrà riportare le perdite fiscali, ma solo entro un certo limite. Questo limite è pari al valore economico del patrimonio netto della società, come risultante da una relazione giurata di stima redatta da un esperto scelto dalla stessa società. Tale valore di patrimonio netto, però, verrà ridotto da una somma che tiene conto dei versamenti fatti dalla società nei 24 mesi precedenti alla data in cui sono state registrate le perdite moltiplicato per l’incidenza percentuale del valore economico del patrimonio rispetto al valore contabile dello stesso.
Se la società non fornisce questa relazione giurata, il limite per il riporto delle perdite sarà fissato dal valore contabile del patrimonio netto, senza tenere conto dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi.
Estensione delle disposizioni alle eccedenze di interessi passivi e ACE (comma 3-quater)
Le nuove limitazioni al riporto delle perdite si applicano non solo alle perdite fiscali, ma anche:
- Alle eccedenze di interessi passivi non dedotti ai sensi dell’art. 96, comma 5, TUIR;
- Alle eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica).
Questa estensione rende il sistema più coerente e limita ulteriormente l’utilizzo strumentale di benefici fiscali pregressi.
La deroga per le operazioni infragruppo
In aggiunta, il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto l’articolo 177-ter del TUIR, che stabilisce una deroga ai limiti e alle condizioni per il riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie intragruppo. Secondo tale disposizione, i limiti previsti dall’articolo 84, comma 3, non si applicano quando l’operazione avviene tra società che fanno parte dello stesso gruppo di controllo.
Questa previsione facilita operazioni di riorganizzazione e razionalizzazione societaria intra-gruppo, eliminando barriere fiscali che potrebbero frenare fusioni, scissioni o conferimenti di rami d’azienda nel caso in cui non vi sia il cambiamento del soggetto economico di controllo.


