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ToggleA settembre 2024 la Fondazione OIC ha pubblicato in consultazione la nuova bozza dell’OIC 30, principio che disciplina la redazione dei bilanci intermedi. La nuova versione destinata, dopo la sua approvazione finale, a sostituire quella attualmente in vigore dal 2006, introduce chiarimenti tecnici e importanti aggiornamenti in linea con l’evoluzione normativa e operativa delle imprese italiane. Dopo la fase di consultazione, il principio è stato approvato in via definitiva e pubblicato l’11 giugno 2025, segnando l’adozione ufficiale del nuovo testo dell’OIC 30.
Bilancio intermedio: definizione e finalità
I bilanci intermedi sono rendicontazioni redatte per periodi inferiori all’esercizio. La bozza conferma l’impostazione discrete approach, secondo cui i criteri di valutazione sono identici a quelli del bilancio d’esercizio, fatta eccezione per eventuali cambiamenti di principi contabili che, se intervenuti dopo la chiusura dell’ultimo esercizio, si applicano solo nel bilancio successivo.
L’integral approach, che considera il periodo intermedio come porzione proporzionale del bilancio annuale, è stato esplicitamente scartato dall’OIC in quanto inadeguato a riflettere la stagionalità e la volatilità delle performance aziendali.
Alcuni esempi in cui l’OIC 30 trova applicazione
L’OIC 30 definisce le casistiche ove trovano applicazione i bilanci intermedi e denota le relative situazioni patrimoniali richieste dal codice civile o dalla tipologia di operazione.
Le situazioni trattate nel principio sono le seguenti: riduzione del capitale sociale per perdite, riduzione del capitale sociale, emissione di un prestito obbligazionario, distribuzione di acconti sui dividendi, aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve, acquisto di azioni proprie e delibere di fusione e scissione.
Le principali novità: imposte, avviamento e chiarezza informativa
Tra gli aspetti più innovativi della bozza:
– calcolo delle imposte: si applica l’aliquota fiscale annua effettiva stimata, per assicurare coerenza tra onere fiscale del bilancio intermedio e quello d’esercizio.
– svalutazione dell’avviamento: come per il bilancio annuale, la svalutazione operata non può essere ripristinata.
– imposte anticipate: devono essere svalutate integralmente se viene meno la ragionevole certezza del recupero.
La struttura del bilancio intermedio
Gli schemi obbligatori (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario) riprendono quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., come già stabilito nell’OIC 12 e OIC 10.
Il principio ribadisce che:
– il rendiconto finanziario è richiesto solo per le imprese di maggiori dimensioni;
– le microimprese possono omettere la nota integrativa, purché forniscano informazioni in calce allo stato patrimoniale;
– la nota integrativa deve esplicitare la conformità del bilancio intermedio all’OIC 30 e agli altri principi contabili rilevanti.
Il bilancio intermedio e gli adeguati assetti (art. 2086 c.c.)
Uno degli elementi di maggiore rilevanza sistemica introdotti dalla bozza è il ruolo del bilancio intermedio nella governance d’impresa.
Con la riforma dell’art. 2086 c.c. introdotta dal Codice della Crisi, l’organo amministrativo è tenuto a predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. In questo contesto, il bilancio intermedio si configura come strumento di presidio e monitoraggio continuo, in grado di:
– anticipare segnali di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario;
– supportare decisioni gestionali tempestive;
– facilitare il rispetto dell’obbligo di rilevazione tempestiva della crisi.
Pubblicata la versione definitiva del principio OIC 30
Dopo la fase di consultazione pubblica, l’11 giugno 2025 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva del principio, entrato in vigore per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, con possibilità di applicazione anticipata già dal 2025.
Tra le novità principali del testo definitivo:
- chiarimenti sul calcolo delle imposte intermedie con l’introduzione di esempi pratici (appendice b);
- rafforzamento dell’assunto che il bilancio intermedio sia un esercizio contabile autonomo;
- precisazioni sulla rilevazione dei costi, sulle svalutazioni e sul trattamento delle imposte anticipate;
- previsioni specifiche per micro-imprese e bilanci in forma abbreviata, in coerenza con il d.lgs. 139/2015;
Il documento rappresenta un passo importante nella sistematizzazione delle regole nazionali in materia di bilanci intermedi, allineando prassi operative e richieste normative.


