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ToggleIl principio contabile OIC 13 – “Rimanenze”, redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità, disciplina il trattamento delle rimanenze di magazzino nei bilanci redatti secondo gli standard contabili nazionali. La sua applicazione riguarda le imprese che redigono il bilancio in base al Codice civile e agli OIC, con esclusione di quelle che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La sua funzione è quella di assicurare che le rimanenze finali siano valutate in modo prudente e sistematico, al fine di garantire una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico dell’impresa.
Ambito di applicazione del principio contabile OIC 13
Le rimanenze, secondo quanto previsto dall’articolo 2424 del Codice Civile, rappresentano una delle principali componenti dell’attivo circolante e comprendono materie prime, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, prodotti finiti, merci e lavori in corso su ordinazione. Escludendo i lavori in corso di lavorazione, per i quali esiste un principio contabile ad hoc, la loro determinazione di valore è regolata in particolare dall’articolo 2426, n.9 del Codice Civile, che stabilisce che esse devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione, o, se inferiore, al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. A tal proposito, il principio della prudenza, richiamato dall’articolo 2423 bis, impone di evitare la sopravvalutazione degli attivi e quindi di considerare eventuali perdite anche se non realizzate, riflettendo così l’effettiva “realizzabilità” economica dei beni.
OIC 13: Valutazione delle Rimanenze e influenza degli Incoterms
L’OIC 13, a sua volta, ribadisce le suddette disposizioni, specificando che la rilevazione iniziale delle scorte avviene quando l’impresa ne assume il controllo economico, al momento del trasferimento dei rischi e benefici.
Un aspetto rilevante nella corretta applicazione dell’OIC 13 riguarda l’influenza degli Incoterms (International Commercial Terms) sulla rilevazione iniziale delle rimanenze. Gli Incoterms regolano le responsabilità di acquirente e venditore in merito a consegna, trasferimento del rischio, costi di trasporto e assicurazione delle merci.
Per esempio, nel caso di accordi FOB (Free On Board), il trasferimento del rischio avviene al momento della consegna della merce a bordo nave nel porto di partenza: ciò implica che la rilevazione contabile da parte dell’acquirente deve avvenire da quel momento, anche se la merce non è ancora fisicamente arrivata in azienda. Diversamente, con Incoterms come DAP (Delivered At Place) o DDP (Delivered Duty Paid), il rischio e il controllo passano solo al momento della consegna nel luogo concordato, posticipando così il momento della rilevazione in bilancio.
Una corretta interpretazione degli Incoterms applicati nei contratti commerciali è pertanto fondamentale sia per la redazione del bilancio sia per la verifica dello stesso.
Determinazione del costo e metodi di valutazione
Il costo iniziale di iscrizione delle rimanenze include tutte le spese sostenute per portare il bene nel luogo e nella condizione in cui si trova, tra cui il prezzo di acquisto, i costi accessori, le spese di trasporto e, per i beni prodotti internamente, anche i costi di trasformazione. Questi ultimi comprendono la manodopera diretta e una quota ragionevole di oneri indiretti di produzione.
Nel caso di beni fungibili, in assenza della possibilità di utilizzare il costo specifico, l’art 2426, n 10 e conseguentemente l’OIC 13 consentono l’uso di metodi di calcolo alternativi, come il metodo FIFO e il costo medio ponderato.
Il metodo LIFO, sebbene non sia più ammesso dai principi contabili internazionali, continua a essere accettato in ambito nazionale.
Informativa sulle rimanenze nella Nota Integrativa
L‘informativa da includere nella nota integrativa è invece disciplinata dall’articolo 2427 del Codice civile e richiamata dall’OIC 13. Essa deve contenere la descrizione dei criteri valutativi adottati, l’indicazione della metodologia di calcolo del costo, l’eventuale effettuazione di svalutazioni e le variazioni rispetto all’esercizio precedente. Inoltre, il documento richiede che siano indicate le categorie omogenee in cui le rimanenze sono suddivise e le principali motivazioni alla base delle svalutazioni apportate. Questo insieme di informazioni ha la funzione di permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere le scelte aziendali, valutarne la congruenza e la prudenza, e verificarne l’effetto sulla rappresentazione della situazione economica e patrimoniale.
Area ad alto rischio: le rimanenze nella revisione
Sotto il profilo della revisione contabile, le scorte costituiscono una delle aree a più alto rischio di errore significativo, come riconosciuto dai Principi di Revisione ISA Italia, in particolare dagli ISA 315 (Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi) e ISA 330 (Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati). Il revisore è tenuto ad acquisire sufficienti e appropriate evidenze circa l’esistenza, la proprietà, la stima e la presentazione delle rimanenze.
Verifica dell’esistenza e osservazione dell’inventario
La verifica dell’esistenza è solitamente effettuata attraverso la partecipazione all’inventario fisico, osservando le procedure aziendali di conteggio e confrontando le quantità rilevate con le registrazioni contabili. Specifiche regole sono stabilite dall’ISA Italia 501 “Elementi Probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci”. Per quanto riguarda l’accertamento della proprietà, è necessario verificare che le rimanenze siano effettivamente di titolarità dell’impresa, tramite analisi di contratti, documenti di trasporto e altre evidenze che attestino la legittima disponibilità dei beni.
Valutazione e stime: focus sul valore
La determinazione del valore richiede invece un’attenta analisi dei criteri applicati per la definizione del costo e del valore netto di realizzo, con particolare attenzione alla documentazione di supporto e alla razionalità delle assunzioni adottate. Se il valore delle rimanenze è influenzato da stime soggettive, come nel caso di prodotti obsoleti o invendibili, si richiede di valutare l’adeguatezza delle svalutazioni operate e la loro coerenza con le informazioni disponibili.
Controllo interno e documentazione
L’efficacia del sistema di controllo interno in materia di gestione delle scorte rappresenta un aspetto fondamentale dell’attività del revisore. Un sistema affidabile consente infatti di ridurre il rischio di errori e frodi. A tal proposito, secondo quanto previsto dal principio ISA 230 sulla documentazione della revisione, si richiede, nel corso delle procedure, di documentare le verifiche svolte, e evidenze raccolte e le conclusioni raggiunte.
Il principio OIC 13 offre dunque un quadro organico per la determinazione e la rilevazione delle rimanenze nel bilancio d’esercizio, integrando le norme civilistiche con le best practice contabili. La sua corretta applicazione è fondamentale per garantire la trasparenza e la veridicità del bilancio, e richiede una costante attenzione alle variazioni normative, economiche e operative che possono influenzare il valore dei beni. La revisione contabile, a sua volta, gioca un ruolo chiave nel verificare l’affidabilità di queste informazioni, contribuendo a promuovere una sana gestione aziendale.


