La Riforma del Terzo settore è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nell’agosto del 2017, ma l’introduzione operativa è stata – ed è tuttora – molto graduale. In particolare, dal 23 novembre 2021 è iniziato il processo di trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri attuali. A marzo 2022, sono oltre 83mila gli enti che hanno effettuato il passaggio al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e 3.400 le domande di nuove iscrizioni.
Uno dei pilastri della nuova normativa è l’istituzione della qualifica di ente del Terzo settore o meglio Ets. I requisiti necessari per essere riconosciuti come tali sono:
– Essere associazioni, fondazioni o altro ente di carattere privato;
– Non perseguire scopo di lucro;
– Essere iscritti al registro unico nazionale del terzo settore;
– Perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
– Svolgere una o più attività di interesse generale.
Alla luce di quanto detto possiamo quindi includere le seguenti categorie:
– Le organizzazioni di volontariato (Odv);
– Le associazioni di promozione sociale (Aps);
– Gli enti filantropici;
– Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
– Le reti associative;
– Le società di mutuo soccorso;
– c’è poi la categoria Altri Ets, aperta tutti gli enti che non rientrano in quelle precedenti.
Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 (di seguito anche “decreto ministeriale”) gli ETS nella predisposizione del bilancio d’esercizio possono fare riferimento alla clausole generali, nonché ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.
Inoltre, l’OIC nel febbraio 2022 ha emanato un insieme di regole di rilevazione e valutazione ancora più specifiche ed efficaci per gli ETS. Tali direttive sono racchiuse nell’OIC 35.
Gli stakeholder per un ETS sono coloro che forniscono o potenzialmente intendono fornire risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dagli enti del Terzo Settore.
L’organo di amministrazione per verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale effettua una valutazione prospettica (predisponendo un budget) della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte per un prevedibile arco temporale futuro (almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio).
Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore “è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.
Per quanto concerne lo Stato Patrimoniale, esso, a parte alcune voci specifiche e proprie di un ETS non denota caratteri di estrema novità. Mentre ciò che determina una netta differenza con il resto delle società in termini di reportistica è il rendiconto gestionale. Infatti, esso è suddiviso nelle seguenti aree:
a) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale definiti dal decreto ministeriale come componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali;
b) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse definiti da decreto ministeriale come componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quella di interesse generale;
c) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali;
d) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali definiti da decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell’area A del rendiconto gestionale”;
e) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree.
Quindi sia i proventi che i costi sono classificati in base per natura secondo la tipologia di attività svolta dall’ente; nella relazione di missione devono comunque essere specificati i criteri adottati per la classificazione di tali componenti nelle diverse aree su elencate.
Un altro peculiare documento allegato al bilancio degli ETS è la Relazione di missione che illustra, da un lato, le poste di bilancio e dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Tale principio è valido per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
Per una trattazione più approfondita si rimanda all’OIC 35.