Nuovi principi di revisione (Isa Italia) - UNI PILLS#21 - Uniaudit
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Nuovi principi di revisione (Isa Italia) – UNI PILLS#21

Nuovi principi di revisione (Isa Italia) – UNI PILLS#21

Premessa

Con la determina n. 21909 del 1 settembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – ha adottato, sentita la Consob, i nuovi principi di revisione internazionale (Isa Italia), che dovranno essere applicati alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.

L’aggiornamento ha riguardato i seguenti principi (Isa Italia): 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 710 e 720 nonché i principi di revisione (SA Italia) 250B, 700B e 720B.

I nuovi principi sono consultabili nel sito revisionelegale.mef.gov.it https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/

Motivazione degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti si sono resi necessari alla luce dell’evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB nonché alle modifiche alla normativa italiana in materia di revisione in particolare riferimento alla disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore. Inoltre, sono state tenute in considerazione le modifiche – del contesto normativo italiano – introdotte dal principio di revisione (SA Italia) 700B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)”. In ultimo sono state apportate, altresì, talune modifiche di sola natura editoriale e non di carattere sostanziale come le precedenti sopra esposte.

Focus sintetico sul nuovo (ISA Italia) 315

E’ evidente che è proprio la nuova versione del principio (ISA Italia) 315 “Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi” a far emergere le novità più significative. Come risaputo con riferimento all’obiettivo del revisore di identificare e valutare i rischi legati ad errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e/o di asserzioni, il principio Isa 315 intende individuare le linee guida e le regole base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte di rischi di errori significativi (identificati e valutati).

Il nuovo (ISA Italia) 315 si presenta maggiormente corposo e ricco di nuove definizioni e materiale esplicativo. Alcuni principali elementi da segnalare:

Rischio intrinseco, di controllo e di individuazione

  • I concetti di rischio intrinseco, rischio di controllo e rischio di individuazione, come

descritti nell’ISA 200 non sono cambiati.

  • È però ora richiesta una valutazione separata del rischio intrinseco e del rischio di controllo.
  • Viene introdotto il concetto di “spettro del rischio intrinseco” per agevolare la valutazione del rischio intrinseco. La valutazione del rischio intrinseco relativo ad un particolare rischio di errori significativi a livello di asserzioni implica un giudizio professionale con riferimento all’intervallo, dall’estremità inferiore a quella superiore, dello spettro del rischio intrinseco. Il giudizio relativo al punto nell’ambito dell’intervallo in cui il rischio intrinseco è valutato può variare in base alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’impresa, e tiene conto della valutazione della probabilità e dell’entità dell’errore e dei fattori di rischio intrinseco. Nel considerare la probabilità di un errore, si considera la possibilità che un errore possa verificarsi, in base alla considerazione dei fattori di rischio intrinseco. Nel considerare l’entità di un errore, si considerano gli aspetti qualitativi e quantitativi del possibile errore (ossia, errori nelle asserzioni relative alle classi di operazioni, ai saldi contabili o all’informativa possono essere giudicati significativi a causa della loro dimensione, natura o circostanze). Il revisore utilizza la significatività della combinazione tra la probabilità e l’entità di un possibile errore per stabilire il punto dello spettro del rischio intrinseco (ossia l’intervallo) in cui è valutato il rischio intrinseco. Quanto più alta è la combinazione tra probabilità e entità, tanto più alta sarà la valutazione del rischio intrinseco; quanto più bassa è la combinazione tra probabilità e entità, tanto più bassa sarà la valutazione del rischio intrinseco. Il fatto che un rischio sia valutato come più elevato nello spettro del rischio intrinseco non significa che la probabilità e l’entità siano entrambe valutate come alte. È piuttosto l’intersezione tra la probabilità e l’entità dell’errore significativo sullo spettro del rischio intrinseco che determina se il rischio intrinseco valutato sia più alto o più basso sullo spettro del rischio intrinseco. Una valutazione più alta del rischio intrinseco può derivare anche da diverse combinazioni di probabilità ed entità, per esempio potrebbe derivare da una probabilità più bassa ma da un’entità molto alta.

Scalabilità

Il concetto di scalabilità (cioè la possibilità di applicare gli ISA a entità di dimensioni e complessità diverse) è sempre un punto di attenzione dello IAASB. Il nuovo principio (ISA Italia) 315 integra la scalabilità con riferimento alle specificità delle imprese.In tal senso il nuovo principio, nell’ambito delle “Linee guida e altro materiale esplicativo” presenta specifici paragrafi intitolati “Scalabilità”.

  • Il nuovo principio si focalizza sul concetto di complessità dell’entità sottoposta a revisione, piuttosto che sulle dimensioni della stessa (cioè, “entità meno complesse” piuttosto che “entità più piccole”), infatti sebbene la dimensione di un’impresa possa essere un indicatore della sua complessità, è possibile che alcune imprese di dimensioni minori siano complesse e alcune imprese di grandi dimensioni siano meno complesse. In particolare, la natura e l’estensione delle procedure di valutazione del rischio varierà in base alla natura e alle circostanze dell’impresa, ad esempio, il grado di formalizzazione delle direttive, delle procedure, dei processi e dei sistemi dell’impresa.
  • La scalabilità è stata illustrata attraverso l’uso di esempi in tutto il principio.

Per ultimo si segnala la presenza di importanti appendici:

  • Appendice 1 – Considerazioni per la comprensione dell’impresa e del suo modello di business
  • Appendice 2 – La comprensione dei fattori di rischio intrinseco
  • Appendice 3 – La comprensione del sistema di controllo interno dell’impresa
  • Appendice 4 – Considerazioni per la comprensione della funzione di revisione interna di un’impresa
  • Appendice 5 – Considerazioni relative alla comprensione dell’IT
  • Appendice 6: Considerazioni relative alla comprensione dei controlli generali IT.