26 Marzo 2022

LEGGE EUROPEA 2019-2020: RECEPITA LA DIRETTIVA SU BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI – UNI PILLS#19

La Legge 23 dicembre 2021 n. 238 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea (legge europea 2019-2020), pubblicata nella GU n. 12 del 17 gennaio 2022, ha introdotto, nell’ordinamento italiano, alcune nuove disposizioni in vigore dal 1° febbraio 2022.  La citata legge reca tra l’altro principi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, la direttiva 34/2013 (direttiva) prevede che tutte le imprese
controllate siano oggetto di consolidamento, a prescindere dall’ubicazione della sede legale di
tali controllate. Inoltre, la direttiva prevede che per stabilire la totalità dei diritti di voto non vadano considerate: le azioni proprie; le azioni incrociate (ad esempio quelle della controllante detenute dalla controllata); le azioni detenute da persone fisiche per conto di tali imprese.
La normativa nazionale non prevedeva tali precisazioni; pertanto, la legge europea ha aggiunto all’art. 26 del D.lgs. 127/91 dopo il comma 3, il comma 3-bis:“Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali
imprese.»; il comma 3-ter: “Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite”.

Di maggior interesse i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato introdotti dalla citata norma; la direttiva prevede che per stabilire se una società è esonerata dal redigere il bilancio consolidato, va verificato se il gruppo non supera determinati limiti dimensionali.

Per fare questo calcolo si può agire in due modi:

a. Si simula il consolidamento e si verifica il superamento di detti limiti;

b. Si raggruppano i bilanci delle società controllate e si verifica se sono superati i limiti dimensionali incrementati del 20%.

Per recepire la direttiva, l’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 b) ha modificato l’art. 27 del d.lgs. 127/91. In particolare, non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato su base consolidata con riferimento ai dati “lordi” risultanti dai bilanci d’esercizio, compreso quello della controllante, senza procedere e quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento.

La verifica del superamento dei limiti numerici sopra indicati può essere effettuata su base aggregata quindi senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b), sono maggiorati del 20%.

Questi interventi, recepiti nella bozza di documento “OIC del 2 marzo 2022, Emendamenti ai principi contabili nazionali”, determinano di fatto un innalzamento dei parametri dimensionali di riferimento.

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