Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la legge di Bilancio 2022.
Rispetto a quanto emanato nello scorso anno, la manovra prevede alcune proroghe e modifiche che avranno un notevole impatto sulle imprese ed i loro Bilanci 2021. Alla luce di ciò si è sostanzialmente definito il “quadro” a cui i bilanci di prossima chiusura si dovranno attenere. Tale contesto normativo pur riproponendo alcune misure che sono state motivate nel passato dal contesto emergenziale, indubbiamente è connotato da una sensibile riduzione di tutti quegli interventi a sostegno dei patrimoni contabili che vengono rendicontati all’interno del bilancio d’esercizio. Quanto segue, senza voler essere un elenco esaustivo, evidenzia per l’appunto i principali aspetti da considerare:
- Il Legislatore ha disposto l’estensione della sospensione degli ammortamenti disciplinata dal decreto Agosto (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. n. 104/2020) attraverso il quale i soggetti Oic adopter hanno la facoltà di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Tale disposizione, riproposta per quanto attiene i bilanci al 31 dicembre 2021, è però applicabile solo ai soggetti che ne abbiano già usufruito nella misura del 100% nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (pertanto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020). Sull’applicazione di tale estensione non sono mancati commenti in merito alla necessità di ulteriori chiarimenti qualora si ritenesse di usufruirne.Tra le modifiche di forte impatto vi è la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, per quanto attiene il maggior valore iscritto in bilancio dei marchi e dell’avviamento per effetto della rivalutazione o il maggior valore fiscalmente riconosciuto a titolo di riallineamento che ora risulta deducibile in 50 anni. La disciplina fiscale delle rivalutazioni di cui all’articolo 110 del Dl 104/2020 prevedeva la possibilità di dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito in fase di rivalutazione in misura non superiore a 1/18. La possibilità di dedurre per tale periodo è concessa in caso di versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 9, dell’11 o del 13 per cento che si aggiungerà all’imposta sostitutiva già liquidata nella misura del 3 per cento. A seguito della retroattività della norma e degli effetti impattanti, il legislatore ha previsto la facoltà per il contribuente di revocare la disciplina fiscale della rivalutazione attraverso il rimborso dell’imposta già versata. La norma non prevede lo storno degli effetti contabili della rivalutazione e pertanto, il bene rimarrebbe iscritto al maggior valore attribuito.
- Una disposizione introdotta nel 2020 che non trova applicazione per i bilanci 2021 è quella attinente alla sterilizzazione delle perdite (art. 6, D.L. n. 23/2020). Argomento, come risaputo, oggetto di dibattito in ambito dottrinario. Di particolare importanza è sicuramente la gestione delle perdite relative all’esercizio 2021 e dei successivi esercizi nel caso in cui vi fosse stato il ricorso alla norma per quanto attiene le perdite 2020. A tal proposito, fra tanti, si riporta che il Comitato Triveneto dei Notai con la Massima T.A.13 ritiene che verranno applicate le disposizioni ordinarie di cui agli articoli 2446 o 2447 cod. civ. (e articoli 2482-bis o 2482-ter cod. civ., per le Srl) se nel corso dei cinque esercizi successivi la società accumula perdite, senza tener conto di quelle emerse nel bilancio 2020 e congelate.
- In merito all’approvazione del bilancio, con il decreto Milleproroghe (Dl 228/2021, articolo 3) è stata prorogata la possibilità di “tenere a distanza” le assemblee fino al 31 luglio 2022. La normativa fa riferimento alle modalità di tenuta e non ai termini che quindi si rifanno alla disciplina ordinaria ovvero ai 120 giorni previsti dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile salvo il ricorso al maggior termine di cui ed alle condizioni degli articoli 2364 e 2478-bis.
- Una ulteriore deroga non più prevista è quella disciplinata dall’art. 7 del decreto Liquidità e con il successivo art. 38-quater del decreto Rilancio sul tema della continuità aziendale: per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione del presupposto poteva essere effettuata sulla base dell’ultimo bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020; per i prossimi bilanci la prospettiva della continuità verrà valutata senza tener conto di detta deroga.
Alla luce del quadro sopra sommariamente delineato e considerando lo scenario economico di riferimento per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, caratterizzato comunque dagli effetti della pandemia da Covid-19 il processo di chiusura e di relativo controllo da parte dei soggetti deputati a tale attività, dovrà tener conto di alcuni importanti fattori. , Sicuramente la valutazione del presupposto della continuità aziendale, almeno per alcuni settori, sarà fondamentale e dovrà essere supportato da adeguati piani finanziari e strategici..
Inoltre una considerazione aggiuntiva: lo status psicofisico del management e dei dipendenti. La pandemia ha costretto e sta tuttora costringendo le aziende ad organizzare l’attività lavorativa in alternanza di presenza e, nei peggiori dei casi, in mancanza di personale. Si possono prospettare ripercussioni sia sulle tempistiche di approvazione del bilancio che sulla qualità del lavoro svolto. Pertanto adeguati presidi a tale rischio, se identificato, dovranno essere posti in essere in ambito aziendale.
Concludendo quindi, il bilancio 2021, sia dal punto di vista della sua elaborazione che da quello dei soggetti deputati al controllo dello stesso, sarà complesso dove tutte le attività dovranno essere connotate dall’attenzione e dalla puntualità.