Il recente Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, in vigore dal 15 novembre 2021, ennesimo tassello del c.d. “Nuovo Codice della Crisi di impresa” emanato con D.lgs n. 14/2019, introduce la nuova procedura di composizione negoziata della crisi di cui all’art. 3 del DL 118/2021, ideata per fornire a tutte le imprese strumenti idonei al fine di prevenire la crisi aziendale, ovvero per individuare soluzioni per risanare l’azienda a fronte di situazioni di insolvenza reversibile.
Al nuovo istituto si accede tramite piattaforma telematica nazionale, resa disponibile dal Ministero di Grazia e Giustizia, che, tarata su una valutazione degli stati di crisi attraverso l’analisi dei flussi di cassa, accantona il set di indici e gli obblighi di segnalazione fino a questo momento previsti e, per lo scopo, mette a disposizione degli esperti un test per l’emersione della situazione di crisi e la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Gli imprenditori commerciali ed agricoli potranno quindi richiedere la nomina di un esperto indipendente, il cui compito sarà quello di agevolare le trattative con i creditori. Nella rosa dei soggetti che lo affiancheranno e, soprattutto, che potranno accedere alla piattaforma e quindi al test, sono annoverati dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e manager esperti.
Per le società, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza dovrà essere segnalata, per iscritto, all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo societario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del D.L. n. 118/2021. Rilevante ai fini della tempestività della sollecitazione sarà anche lo scambio di informazioni con il revisore legale (qualora l’organo di controllo non sia incaricato di esercitare anche tale funzione): il suo ruolo di monitoraggio rimane valido nell’ambito delle verifiche periodiche di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 39/2010, al principio di revisione ISA 250B, nonché nelle sue responsabilità in materia di continuità aziendale come disciplinato dall’ISA 570.
Ciò detto, il nuovo istituto ha fatto sorgere qualche incertezza sul ruolo del revisore nell’ambito della riforma. Prima dell’emanazione del Decreto, infatti, risultava inequivocabile la centralità del revisore nell’attività di monitoraggio finalizzata all’emersione tempestiva della crisi di impresa, in quanto soggetto con potere/dovere di segnalazione dello stato di crisi, all’emergere di indicatori dello stesso. La vigente versione dei provvedimenti in materia, invece, nell’illustrare il nuovo istituto volontario di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e nel fornire le istruzioni per accedervi, identifica gli addetti ai lavori, tra i quali non trova collocazione il revisore.
Sarebbe quindi auspicabile rimeditare una modifica dell’impianto normativo prevedendo quindi l’estensione dell’obbligo della segnalazione anche al revisore legale, allorquando la società scegliesse di dotarsi solo dell’organo esterno. Altro tema riguarda la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore al superamento dei limiti del novellato art. 2477 del Codice Civile, sempre più procrastinata rispetto alla deadline originaria (dicembre 2019), rinviata alla data di approvazione del bilancio 2022. Tale fatto, oltre ad evidenziare una discrasia temporale con la data di entrata in vigore della composizione negoziata della crisi (15 novembre 2021), pone dubbi per le società che avevano già attribuito l’incarico prima della riapertura dei termini e che si trovano all’approvazione dei bilanci 2021, un anno prima della nuova scadenza, a dover valutare se osservare un periodo di cooling-off di un anno nella fase di vacatio dell’obbligo (per effetto della proroga del termine) oppure provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore senza soluzione di continuità.