4 Ottobre 2021

Composizione negoziata della crisi d’impresa – D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 – UNI PILLS #10

Il Decreto Legge in oggetto, rubricato come “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” è entrato in vigore il 25 agosto 2021, giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fanno eccezione alcuni articoli, così come previsto nelle disposizioni transitorie, che saranno applicabili dal 15 novembre 2021. Il D.L. attende la conversione in Legge che potrà modificare e integrare le disposizioni attualmente vigenti.

Tra le novità di rilievo, oltre al differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa (al 16 maggio 2022) e delle procedure di allerta davanti all’Ocri (al 31 dicembre 2023), vi è sicuramente l’introduzione della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’obiettivo è certamente quello di rendere tempestivo l’intervento dell’imprenditore per prevenire lo stato di crisi, mediante interventi di prevenzione basati su un’attività sistematica di monitoraggio e analisi di segnali (indicatori) che possono rilevare criticità rilevanti.

E’, infatti, l’imprenditore che si trova in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario (che rende probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa) a dover attivare il processo, mediante la presentazione di una richiesta di nomina di un esperto indipendente da parte del segretario generale della CCIAA nel cui ambito risiede l’impresa. L’imprenditore deve aver preliminarmente effettuato un’analisi che gli consenta di ritenere ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. A tale scopo, all’art. 3 del D.L. in parola, è stata prevista l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, sulla quale è disponibile una lista di controllo contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento stesso. Inoltre, è prevista la formazione, presso le CCIAA, di un elenco di esperti (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e anche soggetti non iscritti agli albi professionali, ciascuno con le caratteristiche indicate nel D.L. 118/21). L’iscrizione ai suddetti elenchi è subordinata al possesso di specifica formazione.

Il Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021 ha definito cinque sezioni:

  • Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile on line
  • La check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per l’analisi della sua coerenza
  • Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
  • La formazione degli esperti
  • La piattaforma

Inoltre, i tre allegati del Decreto dirigenziale recano indicazioni ad uso dell’imprenditore per la formulazione di proposte alle parti interessate e per la predisposizione dell’istanza on line. Infine, è stato previsto un fac-simile di dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.

Il processo di nomina dell’esperto che deve affiancare l’imprenditore deve essere realizzato in un arco temporale ridotto, come schematizzato nel diagramma seguente.

Per poter attivare il processo in maniera tempestiva, ancora prima di trovarsi in uno stato di crisi, l’imprenditore dovrà dotarsi di adeguati strumenti che gli consentiranno di individuare i primi segnali di disequilibri patrimoniali ed economici finanziari. Una volta attivato il processo di composizione negoziata, l’esperto nominato valuterà la fattibilità del piano di risanamento predisposto dall’imprenditore mediante l’analisi della documentazione presentata all’atto della domanda e mediante colloqui e confronti con l’imprenditore e gli organi di controllo (ivi compreso il revisore legale se presente). Qualora l’esperto ritenga che delle prospettive di risanamento siano esistenti, procederà con gli ulteriori passaggi e assisterà l’imprenditore nelle trattative con i creditori. Nel corso delle trattative, tutte le parti si devono comportare secondo buona fede e correttezza. L’imprenditore deve esporre la propria situazione in modo completo e trasparente, ma tutte le parti coinvolte nelle trattative devono collaborare lealmente e in modo sollecito. In particolare, il D.L. 118/2021 specifica che l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore.

L’incarico dell’esperto si considera concluso, salvo proroga, se entro sei mesi dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento della situazione di disequilibrio. Qualora, invece, venga individuata una soluzione idonea, le parti sottoscriveranno gli appositi contratti e accordi necessari a finalizzare la soluzione prescelta. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma. Quando l’esperto dichiara, nella relazione finale, che le trattative non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione.

Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto

Potrebbe interessarti anche: