16 Marzo 2021

Termini e modalità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei Bilanci 2020 – uni PILLS #3

Anche il 2021 continua ed essere un anno turbolento per le aziende italiane e il Governo, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, sta continuando ad emanare misure urgenti anche e non solo in materia di società.

Di recente pubblicazione è la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, legge di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. 183/2020), riportata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1° marzo 2021.

Il testo della Legge vede al comma 6 dell’articolo 3, modificare e prorogare le previsioni dell’articolo 106 del DL 18/2020 (D.L. “Cura Italia”), nello specifico, per le società di capitali, l’obbligo di convocazione dell’assemblea che approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è disposto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Ricordiamo che l’art. 106, sopramenzionato, si muove su due piani differenti ma del tutto complementari. Per un verso, si interviene sui termini per l’approvazione dei bilanci di tutte le società, consentendo una proroga ex lege di quelli già fissati nel codice civile (articolo 2364 c.c. per le S.p.a. e articolo 2478-bis per le S.r.l.) e nel TUF (articolo 154-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 per le società quotate); per altro verso, si potenzia la partecipazione all’assemblea con collegamento da remoto.

Sul primo aspetto emergono punti di riflessione su cui il legislatore potrebbe essere ancora chiamato ad intervenire in quanto:

  • Le disposizioni relative al funzionamento delle assemblee sono rivolte sia alle società che agli enti diversi da quest’ultimi, ricomprendendo quindi anche le associazioni e le fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, c. 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) vale a dire diverse dalle ONLUS, dalle ODV, dalle APS iscritte nei rispettivi registri ancora vigenti che ne risultano esclusi.
  • Il termine speciale emergenziale di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (in deroga agli ordinari 120), già utilizzato per l’approvazione dei bilanci 2019, viene riproposto anche per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. Ma questa volta il termine viene riservato, appunto, alle sole società con esercizio coincidente con l’anno solare.
  • Ne consegue che le società con esercizio a cavallo dell’anno solare, non più incluse nella deroga, dovranno rispettare il termine ordinario di 120 giorni. In tal senso Assonime ha richiesto, nella news legislativa pubblicata in data 10 marzo 2021, l’estensione della deroga in parola a tutte le società che si apprestano ad approvare i bilanci relativi a un esercizio svoltosi “prevalentemente nel 2020” e non ai soli bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.
  • Sulla base dell’attuale tenore letterale della deroga, esiste evidentemente un problema di mancato coordinamento normativo, per le società con esercizio a cavallo dell’anno solare che abbiano chiuso l’esercizio al 31 agosto 2020 o al 31 ottobre 2020, per esempio, e che non abbiano ancora provveduto all’approvazione del bilancio, in affidamento alla previgente formulazione della norma, che dava infatti tempo fino al 31 marzo 2021. Per queste società, occorrerà quindi che gli amministratori valutino le soluzioni più opportune in relazione al caso concreto in accordo con il collegio sindacale o con il revisore.
  • In relazione all’approvazione del bilancio 2020, sparisce l’alternativa tra il termine speciale a 180 giorni e il maggior termine concesso alle cooperative che applicano l’istituto delle assemblee separate (che, in relazione al bilancio 2019, era stato fissato al 30 settembre 2020).

Il Dpcm 2 marzo 2021 (art.13) non vieta ad oggi di poter svolgere una riunione in presenza degli organi sociali, pur nel massimo rispetto di tutte le misure previste per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 e pur raccomandando fortemente di svolgere tali riunioni in modalità a distanza.

Collegata all’approvazione del bilancio di esercizio è la modalità di svolgimento dell’assemblea, infatti, entro la data del 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi, anche se non previste dallo statuto, le modalità semplificate di svolgimento delle assemblee, anch’esse previste dall’art. 106.

Il decreto “Milleproroghe” è intervenuto anche su tale questione, tuttavia, la norma è stata emendata in sede di conversione, infatti, rileverà non la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, né la data della prima convocazione, bensì la data in cui l’assemblea verrà effettivamente tenuta.

In merito a quest’ultimo aspetto Assonime osserva che resterebbe il problema di comprendere se il termine “tenuta” si riferisca allo svolgimento in prima convocazione o anche alle successive. Considerato che il passaggio eventuale ad una convocazione successiva non dipende dalla decisione degli amministratori, ma dalla partecipazione dei soci, secondo Assonime sarebbe ragionevole ritenere che le disposizioni “speciali” si applichino alle assemblee la cui data di svolgimento in “prima convocazione” sia prevista entro il 31 luglio 2021.

Volendo ripercorrere le modalità riconosciute alle varie società per poter effettuare nella massima prudenza le proprie adunanze assembleari, ricordiamo che già dallo scorso anno, Spa, Sapa, Srl, cooperative e società mutue assicuratrici potevano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie prevede le seguenti opzioni:

  • Il voto in via elettronica o per corrispondenza;
  • L’intervento nell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Sostanzialmente, per queste società è possibile stabilire che l’assemblea dei soci possa essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione che possano garantire la corretta identificazione dei partecipanti, ma anche la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che vengano ad identificarsi in un medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio.

Per quanto riguarda nello specifico le Srl, è possibile prevedere la possibilità di effettuare il voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’art. 2479, quarto comma, del c.c. (ed alle diverse previsioni dello statuto).

Le Spa quotate, per assemblee ordinarie e straordinarie, possono fare ricorso alla figura del “rappresentante designato“, previsto dall’articolo 135-undecies del TUIF, anche se lo statuto dispone diversamente. Al rappresentante possono essere conferite, da parte del socio, le deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Inoltre, queste società possono prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante al quale possono essere conferite deleghe, ma anche subdeleghe. Queste disposizioni si possono applicare anche alle società quotate sull’AIM e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. Per le società a controllo pubblico (articolo 2, comma 1, lettera m, del D.Lgs. n. 175/16) l’applicazione delle disposizioni ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ultimo, si dispone il ricorso al rappresentante designato per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee, anche qualora lo statuto disponga diversamente, e che la convocazione in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, per:

  • Per le banche popolari;
  • Le banche di credito cooperativo;
  • Le società cooperative e le mutue assicuratrici

Sul tema in generale dello svolgimento delle assemblee di società ed enti da applicarsi durante il periodo emergenziale sono peraltro da segnalare gli orientamenti della Commissione in materia societaria del Comitato Triveneto in ordine all’art. 106 a cui si rimanda.

Ulteriori considerazioni:

La modifica in parola è da accogliere con favore non solo perché motivata dalla situazione di emergenza, ma anche perché nel bilancio 2020 vedrà gli amministratori chiamati a compiere valutazioni non sempre semplici tra le quali si ricorda la sospensione degli ammortamenti, la rivalutazione dei beni ammortizzabili e il riallineamento fiscale, in merito alle quali sono relativamente recenti, o ancora attese, le relative interpretazioni applicative.

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