Anche dai Confidi un ulteriore supporto alle imprese - uni PILLS #2 - Uniaudit
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Anche dai Confidi un ulteriore supporto alle imprese – uni PILLS #2

Anche dai Confidi un ulteriore supporto alle imprese – uni PILLS #2

Tra le importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 vi sono anche quelle che permettono ai Confidi di supportare le imprese che, in questo particolare contesto storico, si trovano a fare la conta dei danni economici e finanziari in conseguenza della pandemia di Covid-19, purtroppo ancora in corso.

Lo stato dell’emergenza, ad oggi solo parzialmente mitigato dal piano vaccinale, ha così portato gli organi di stato a prevedere – per il momento – la proroga fino al 30 giugno 2021 dell’intervento del Fondo di Garanzia, cui all’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità).

Ma l’intenzione del legislatore è stata quella di mantenere e concedere proroghe a tutte le disposizioni aventi la finalità di conservare, ed eventualmente incrementare, la possibilità di accesso alla liquidità nelle diverse forme previste dal comma 1, lettere d) e) m) n) dell’art. 13 del già citato Decreto Liquidità.

Nel quadro attuale, in cui gli attori in campo si stanno trovando di fronte a quelli che sono i primi risultati degli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2020 – con la sempre maggiore consapevolezza che gli effetti economici della pandemia sono tutt’altro che terminati, oltre a risultare difficili da stimare in maniera definitiva – al supporto del Fondo Centrale di Garanzia è stato così affiancato quello dei Confidi, in modo tale da aumentare al massimo l’appoggio alle imprese e consentendo a queste ultime di arrivare di fatto a poter avere una copertura del 100%.

I Confidi, acronimo di “consorzio di garanzia collettiva dei fidi”, nascono per svolgere attività di prestazione di garanzie al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine. Basandosi su principi di mutualità e solidarietà, infatti, permettono l’accesso al credito anche a quei soggetti considerati troppo rischiosi – o poco convenienti – dal sistema bancario.

Ad avviso di chi scrive, la vera novità è sì il coinvolgimento di tali soggetti – forse più che mai dovuto nella circostanza in cui ci troviamo, essendo gli stessi abilitati a sostenere il tessuto imprenditoriale – quanto però la disposizione di cui al comma 216 della Legge di Bilancio, con la quale è prevista la possibilità di erogare finanziamenti garantiti fino all’ammontare di 30.000 euro aventi durata estesa fino a 15 anni, e non più 10 come in precedenza.

Tale facoltà è altresì concessa ai soggetti che già fruiscono di finanziamenti, dato che il comma 217 prevede la possibilità di richiedere il prolungamento degli stessi fino alla nuova massima estensione, precedentemente indicata, con il solo mero adeguamento della componente Rendistato (ovvero: tasso del rendimento medio dei titoli pubblici) del tasso d’interesse applicato in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il sistema italiano dei confidi ha vissuto una profonda evoluzione nell’ultimo decennio, dettata dalla complessiva revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB, culminata nell’istituzione di un Albo Unico degli intermediari finanziari e con il conseguente superamento della distinzione tra elenco generale ex art.106 TUB ed elenco speciale di cui all’art. 107 TUB.

Ciò ha portato ad un processo di concentrazione tra i tali soggetti, cui è conseguito un rafforzamento dell’impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico attraverso controlli più stringenti sull’accesso al mercato e sull’assetto proprietario di tali intermediari.

Giova ricordare che il perimetro di operatività di tali soggetti prevede – oltre al rilascio di garanzie e delle attività previste dall’art. 112, comma 5, del TUB – anche in via residuale, la concessione di altre forme di finanziamento, anche a soggetti diversi dai soci, entro un limite pari al 20 per cento del totale dell’attivo. Entro tale limite complessivo, i confidi possono anche garantire l’emissione di strumenti di debito da parte di piccole e medie imprese socie, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni. Infine, i confidi vigilati possono svolgere attività connesse e strumentali prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.

Per quanto trattasi di un temporary framework, l’auspicio non può che essere quello che tali disposizioni diventino permanenti, visto che la piena apertura dell’intermediazione creditizia anche ai Confidi non può altro che avere risvolti positivi sul tessuto economico, ora più che mai “affamato” di liquidità e bisognoso di supporto, dato che frequentemente le banche – e in misura maggiore i grandi gruppi bancari – ritengono di non avere convenienza a svolgere funzioni di raccolta di informazioni e di valutazione del merito creditizio delle piccole e medie imprese che, a causa delle loro ridotte dimensioni e/o della recente costituzione, molto spesso non dispongono di una documentazione adeguata ai fini di una compiuta valutazione delle loro condizioni di affidabilità.