Il comma 266 dell’art. 1 della L. 30.12.2020 n. 1785 (legge di bilancio 2021) ha sostituito integralmente, a decorrere dall’1.1.2021, l’art. 6 del DL 23/2020, che prevedeva, a decorrere dal 9.4.2020 (data di entrata in vigore del DL 23/2020 convertito), e fino alla data del 31 dicembre 2020, la non applicazione dei seguenti articoli:
- 2446, commi secondo e terzo, per le Spa e 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto per le Srl , relativo alle perdite superiori ad un terzo del capitale, ma che non portano lo stesso al di sotto del minimo legale ;
- 2447 per le Spa e 2482-ter del codice civile per le Srl, relativo perdite superiori ad un terzo che hanno portato il capitale al di sotto del minimo legale.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), per le Spa e Srl, e 2545-duodecies del codice civile per le cooperative.
La normativa prevede che il periodo di sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione, fa riferimento alle perdite che si sono realizzate nell’esercizio in corso al 31/12/2020 e, quindi, per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, ma anche a quelle maturate nell’intero esercizio 2020, di fatto colpito a pieno dagli eventi pandemici. Ciò fa sì che della norma possano beneficiare anche le società con esercizio a cavallo, ad esempio, 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, potendo usufruire della sospensione anche le eventuali perdite maturate nella prima parte del 2021.
La sospensione varrà fino all’esercizio 2025 e, più precisamente, fino all’assemblea che approva tale bilancio.
Resta fermo, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei
casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto ai soci della perdita di
oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento (sottoponendo in entrambi i casi ai soci una Relazione sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del
comitato per il controllo sulla gestione).
L’assemblea potrà legittimamente deliberare di rinviare le decisioni fino alla chiusura dell’esercizio 2025.
Il comma 4 del riformulato art. 6, prevede che le perdite oggetto di sospensione debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazioni, in appositi prospetti, della oro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. In tal modo è, possibile tenerle distinte da eventuali perdite future che, se registrate nell’arco del prossimo quinquennio, non possono godere delle misure agevolative.
Infatti la nuova disciplina non riguarda le perdite che matureranno nel 2021 (ed esercizi successivi), con la conseguenza che, in assenza di un altro intervento del legislatore, le perdite che matureranno nel 2021 e che (al netto di quelle degli esercizi precedenti, le quali sono sterilizzate) portino il capitale sotto il minimo, dovrebbero essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non intacchino il capitale sociale avrebbero il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.