L’articolo 110 del cd. “Decreto Agosto”, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126 propone, anche per l’anno 2020, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Beni rivalutabili: i beni che possono essere rivalutati sono i beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa i cd. “beni merce”) nonché le partecipazioni in società controllate ed in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni finanziarie, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2019.
La rivalutazione può riguardare (a differenza dai precedenti provvedimenti di rivalutazione) anche singoli beni, non dovendo più fare riferimento alla totalità dei beni concernenti la medesima ‘categoria omogenea’ e va annotata nell’inventario e nella nota integrativa.
Termini: la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2019. I soggetti, con esercizio coincidente con l’anno solare, eseguono la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio prima del 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della Legge 126/2020) possono rivalutare i beni nel bilancio successivo.
La misura massima della rivalutazione dei beni di impresa è fissata, nel valore effettivamente attribuibile “ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”. Il limite alla rivalutazione che gli amministratori e gli organi di controllo dovranno tenere in considerazione è il maggiore tra il del valore d’uso e il valore di mercato.
Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione (i.e. 2020) gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati in quanto la rivalutazione è un’operazione successiva al calcolo dell’ammortamento.
Sul tema, l’Organismo Italiano di Contabilità, è intervenuto con il documento interpretativo n. 7. Il documento analizza il profilo tecnico contabile delle norme nonché gli effetti fiscali della rivalutazione.
Nel caso di beni materiali ed immateriali ammortizzabili, il documento conferma la possibilità di ricorrere alle tre modalità già note dalle precedenti edizioni della rivalutazione:
1. rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
2. rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
3. riduzione del fondo ammortamento.
Affinché si possa beneficiare del riconoscimento fiscale della rivalutazione, occorre versare un’imposta sostitutiva pari al 3% del maggior valore attribuito. In tal caso, nessuna fiscalità differita dovrà essere rilevata a seguito della rivalutazione in quanto i maggiori valori iscritti nell’attivo assumono valenza anche ai fini fiscali.
Il Decreto Agosto prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%. Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci.