5 Gennaio 2021

Sospensione degli ammortamenti

La conversione del Decreto Agosto ha sancito la previsione di sospendere parzialmente o integralmente le quote di ammortamento dei beni strumentali, al fine di mitigare gli effetti economici sui bilanci di esercizio 2020 dell’emergenza sanitaria.

Il comma 7-bis consente infatti di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ciò in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti stabilito dal codice civile.

L’ ammontare così sospeso viene rinviata all’esercizio successivo con un conseguente allungamento del periodo di ammortamento (di un anno). Pertanto, nel caso di utilizzo di detta facoltà con sospensione pari al 100% dell’ammortamento annuo, il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali rimarrebbe quindi quello risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

La norma non vincola la facoltà al fatto che essa debba riguardare una o più categorie omogenee di immobilizzazioni, per cui l’impresa sembra libera di decidere per quali immobilizzazioni (materiali ed immateriali) avvalersene.

Soggetti interessati: soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Obblighi derivanti: l’eventuale scelta di sospendere le quote di ammortamento per l’anno 2020 comporta per le imprese alcuni adempimenti quali:

– la destinazione di una riserva indisponibile;

– l’indicazione in nota integrativa.

Le imprese che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata. Qualora il risultato dell’esercizio non evidenzi alcun utile ovvero registri un utile di importo inferiore, l’impresa dovrà integrare l’importo della riserva indisponibile utilizzando le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. Nell’ipotesi in cui non esistano riserve di utili o patrimoniali disponibili ovvero le stesse siano inferiori all’importo necessario per integrare la riserva derivante dalla mancata effettuazione dell’ammortamento, la disposizione prevede che l’impresa potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Inoltre, le imprese dovranno indicare in nota integrativa:

– le ragioni della deroga;

– l’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile;

– l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Aspetti fiscali: La mancata imputazione dell’ammortamento non ne preclude tuttavia la sua deduzione fiscale, sia ai fini Ires che Irap, in quanto il comma 7-quinquies deroga al principio della preventiva imputazione (ai fini Ires) del componente negativo, ed al principio della presa diretta dal bilancio (ai fini Irap), consentendo che la quota fiscalmente deducibile – nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 102102-bis e 103 Tuir – possa essere sottratta dall’imponibile mediante una corrispondente variazione in diminuzione. In bilancio occorrerà, nel caso, rilevare la fiscalità differita passiva con contropartita il fondo per imposte differite così come previsto dal principio contabile OIC25.

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